DECRETO 15 dicembre 2011 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l''anno 2012. (11A16774)

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1

  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012 di seguito elencati:

    1. tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

    2. tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

    3. dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

    4. dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

    5. dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;

    6. dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;

    7. dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;

    8. dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

    9. dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

    10. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;

    11. dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;

    12. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;

    13. dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;

    14. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;

    15. dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;

    16. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;

    17. dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;

    18. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;

    19. dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;

    20. dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;

    21. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto;

    22. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;

    23. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;

    24. dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;

    25. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;

    26. dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;

    aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;

    bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

    cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;

    dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

    ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;

    ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;

    gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

    hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

  2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

    Art. 2

  3. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

  4. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.

  5. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purche' muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.

  6. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del...

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