DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 178 - Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonche' l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.

  2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 28, cosi' recita

    Art. 28 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana). - 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi

    a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

    .

    - La direttiva 2000/36/CE e' pubblicata in GUCE n.

    L 197 del 3 agosto 2000.

    Art. 2.

    Ingredienti aggiuntivi

  3. Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non puo' superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

  4. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

  5. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.

  6. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.

  7. La quantita' delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

    Art. 3.

    Calcolo delle percentuali

  8. I tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso del ripieno.

  9. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di cioccolato e' calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

    Art. 4.

    Zuccheri

  10. Nella preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.

    Nota all'art. 4

    - La legge 31 marzo 1980, n. 139, reca: «Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle...

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