Burocrazia condominiale ed altro, dal mondo immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine603-604

Page 603

@1. Garante della privacy, rilievi sulla comunicazione di P.S

Il Garante per la protezione dei danni personali si è occupato delle norme della Finanziaria 2005 in materia di comunicazione alla Pubblica Sicurezza di cessione di fabbricati. Le nuove disposizioni, oltre ad estendere l'obbligo di comunicazione alle agenzie immobiliari, prevedono trattamenti connessi di dati per finalità fiscali e di polizia e, a tal fine, la realizzazione di un modello di comunicazione di cessazione di fabbricati da trasmettere in via telematica al Ministero dell'interno attraverso l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di intermediari (ad es. centri di assistenza fiscale e dottori commercialisti).

L'utilizzazione generalizzata e sistematica per finalità di pubblica sicurezza di dati raccolti per altri scopi (ad es. fiscali) è invece consentita - rileva il Garante - dalla normativa comunitaria solo in via di eccezione e secondo i presupposti selettivi individuati anche dalla giurisprudenza europea

. La normativa italiana, inoltre, vieta l'utilizzo delle informazioni contenute nel Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza per fini diversi da quelli della disciplina di polizia.

È necessario dunque - secondo il Garante - che il Ministero dell'interno specifichi il ruolo assunto dai soggetti esterni nel trattamento dei dati, cioè dell'Agenzia delle entrate e degli altri soggetti previsti. Così come risulta indispensabile varare istruzioni ministeriali per disciplinare i tempi di conservazione dei dati.

@2. Detrazione 36%, indicazioni dall'Agenzia delle entrate

Con recente Circolare l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni per l'applicazione della detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie, in vigore fino alla fine del 2005. Si tratta di risposte a quesiti posti dal Coordinamento nazionale dei Caf.

La detrazione - è un primo quesito - può essere riconosciuta quando la comunicazione al Centro Operativo di Pescara è stata fatta in data coincidente con quella di inizio lavori?

La risposta dell'Agenzia è positiva. «Può infatti ipotizzarsi» che il requisito previsto dal decreto n. 41/ 98 - secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori - si realizzi anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui i lavori hanno inizio.

In che misura - ecco un altro quesito - un coniuge può usufruire della detrazione nell'ipotesi in cui abbia sostenuto le spese...

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