Inapplicabilità ai terzi in buona fede del sequestro preventivo di immobili lottizzati abusivamente

AutoreMonica Sottili
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@1. La qualificazione giuridica della confisca come sanzione penale

La sentenza che ci occupa si caratterizza per la sua portata innovativa.

La pronuncia di legittimità affronta, in modo chiaro e preciso, la questione dell’applicabilità del sequestro preventivo in base al combinato disposto degli articoli 321 c.p.p. e 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

La Corte Suprema di Cassazione risolve, con l’indicazione di una puntuale linea interpretativa, le problematiche che possono sorgere nei confronti dei terzi, dalla disposizione di una misura cautelare reale quale il sequestro preventivo.

La questione affrontata dalla Corte Suprema di Cassazione riguarda gli effetti del sequestro previsto dall’articolo 321 c.p.p. quando questo sia dipeso dal reato di lottizzazione abusiva. In materia edilizia, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il sequestro citato comporta, a seguito dell’accertamento definitivo del reato, la confisca obbligatoria dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

Muovendo dall’assunto che secondo l’articolo 44 D.P.R. 380/2001, la confisca segue obbligatoriamente, una volta accertato con sentenza il reato, al sequestro, la Terza Sezione della Cassazione, risolve, innovando rispetto ai precedenti orientamenti, la questione riguardante la qualificazione che deve attribuirsi a tale confisca e l’applicabilità di tale misura cautelare reale nei confronti dei terzi in buona fede.

Secondo un orientamento giurisprudenziale fortemente consolidato della Suprema Corte 1, la confisca di immobili abusivamente lottizzati deve essere considerata una sanzione amministrativa.

La copiosa produzione della Corte di cassazione è stata, fino alla sentenza in esame, coerente nell’attribuire alla confisca in tema di lottizzazione abusiva natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale2.

La sentenza che si commenta considera la confisca prevista dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, una “pena”, operando un cambiamento di orientamento rispetto alla giurisprudenza di legittimità precedente che, come sopra ricordato, era concorde nel ritenere tale confisca una sanzione di tipo amministrativo.

La Cassazione prende in considerazione, per arrivare alla definizione del problema, gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 agosto del 20073 e del 20 gennaio del 2009, nei quali la Corte di Strasburgo ha ritenuto la confisca conseguente a lottizzazione abusiva una sanzione penale e non una sanzione amministrativa, così interpretando il diritto interno in modo conforme a quanto stabilito dalla CEDU.

La Suprema Corte considera le norme CEDU, nell’interpretazione data ad esse dalla Corte Europea, sopraordi- nate alle leggi ordinarie, rispettando quanto sancito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 348 del 24 ottobre 20074 e 24 luglio 2009, n. 239.

L’indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, fino alla sentenza che qui si analizza, ha continuato a qualificare la confisca una sanzione amministrativa, anche a seguito dell’entrata in vigore del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che disciplina la confisca per lottizzazione abusiva all’interno dell’art. 44, il cui tito- lo contiene un esplicito riferimento alle “sanzioni penali”.

La sentenza 29 settembre 2009 pone fine alle divergenze tra la giurisprudenza interna e la giurisprudenza comunitaria, createsi a seguito della sentenza n. 75909 del 30 agosto del 20075, riconoscendo, anche nel sistema giuridico italiano, alla confisca prevista dall’art. 44 D.P.R. 380/2001, la qualificazione di “pena”.

@2. L’inapplicabilità della confisca obbligatoria ai terzi in buona fede

Il considerare la confisca una sanzione penale implica, ai fini dell’applicabilità di essa, l’individuazione di una serie di requisiti da riscontrare nei soggetti nei confronti dei quali essa...

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