Brevi riflessioni sulla nuova disciplina dei conferimenti in natura in caso di costituzione della società per azioni

AutoreGiuseppina Pellegrino
Pagine643-669
Giuseppina Pellegrino
Brevi riessioni sulla nuova disciplina dei conferimenti in natura
in caso di costituzione della società per azioni
S: 1. Evoluzione della normativa in tema di valutazione dei conferimenti non in contanti. – 2. La
fattispecie di cui al comma 1° dell’art.2343 ter. – 3. La metodica di valutazione in base al valore equo
risultante da un bilancio. – 4. Il criterio del valore equo risultante da una perizia non giurata. – 5. I
controlli da parte degli amministratori. – 6. La dichiarazione ad opera degli amministratori di cui al
comma 3° dell’art.2343 quater. – 7. Ampiezza della deroga.
1. La disciplina sui conferimenti in natura si modula in seguito alle novità detta-
te negli artt.2343 ter e 2343 quater c.c.1 secondo due sistemi relativi alla valutazione
degli stessi che non si pongono in alternativa l’uno con l’altro, così come ampiamente
si è sostenuto2, se per alternativa si intende un’assoluta sovrapposizione degli stessi in
ordine ad un identico ambito di operatività, ma piuttosto sostitutivi in relazione a
speciche e ben delineate fattispecie3. È però interessante evidenziare come sussista
una certa contiguità tra i due sistemi, il che non signica leggere la nuova norma con
“occhiali vecchi”.
A tal proposito diviene opportuno evidenziare l’evoluzione subita dalla disciplina di
cui all’art.2343 c.c. sulla relazione di stima. Invero la norma così come formulata nel
19424 prevedeva espressamente che la stima dovesse contenere la descrizione dei beni,
1 Norme introdotte dal d.lgs. 4 agosto 2008 n.142 in attuazione della direttiva 2006/68 CEE che nell’in-
tento di semplicare e modernizzare alcune disposizioni della seconda direttiva 77/91/CEE prevede la facol-
tà per gli stati membri di adottare una disciplina in deroga alla normativa sui conferimenti non in contanti,
e detta nuove disposizioni sull’acquisto di azioni proprie e sull’assistenza nanziaria per l’acquisto di azioni
proprie, e per un esame delle diverse novità v. S, Attuazione della direttiva 2006/68/CEE su confe-
rimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza nanziaria, in Notariato, 2009, 64 e ss.; A-
, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv not., 2009, I, 297 e ss, per
questo a. l’intervento legislativo in esame conferma un atteggiamento già stigmatizzato di eccessivo zelo del
nostro legislatore nel recepire le novità normative volte “a rimuovere rigidità e vincoli derivanti dal sistema
del capitale nominale”
2 V. N, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv.
soc, 2009, 57 che appunto chiarisce come le deroghe previste dalla Direttiva nell’art.10, paragra 1,2,3 e
accolte dal nostro legislatore nelle nuove norme relative alla disciplina sui conferimenti in natura e di
crediti non possono intendersi come deroghe eccezionali, bensì rappresentano un regime alternativo
tendenzialmente completo e autosuciente rispetto al regime ordinario dell’art.2343 c.c; e v. anche
A, (nt.1), 300.
3 In questo senso invece F jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: consi-
derazioni generali, in Riv soc., 2009, 255 e ss; e anche. S, Le veriche della valutazione semplicata
del conferimento “non in contanti”, in Giur. comm., 2010, I, 49; e P, La nuova disciplina della stima
dei conferimenti diversi dal denaro in società per azioni, in Riv. dir comm, 2010, I, 221.
4 La norma, inoltre, come è noto, prevede il controllo della stima da parte degli amministratori e le conse-
guenze derivanti dal controllo Per un esame delle bibliograa relativa all’evoluzione di tale norma si rinvia
a quanto riportato da N, (nt.2), 55 nota 3 che appunto distingue l’indagine giuridica, a riguardo, in
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l’indicazione del valore degli stessi e dei criteri di valutazione adottati. Il che stava ad
indicare che il procedimento di stima comportava l’attribuzione al perito del potere (e
conseguente limitazione dell’autonomia negoziale dei soci (socio conferente e altri soci)
di ssare il valore del bene; più precisamente al perito era attribuito il potere di indivi-
duare il valore massimo su cui i soci dovevano convenire nella concreta determinazione
valoristica del conferimento da imputarsi a capitale sociale, determinazione che perciò
poteva consistere in un valore pari o inferiore a quello risultante dalla stima, e mai per
un valore superiore. Tale disciplina, nel richiedere l’intervento di un soggetto la cui no-
mina da parte del tribunale ne assicurava la terzietà rispetto ai soci, e nel prevedere l’in-
dicazione nella stima dei metodi di valutazione corrispondenti a criteri oggettivi, assol-
veva alla funzione di garantire che la ssazione del valore del conferimento avvenisse
secondo requisiti di oggettività, a tutela dell’eettività del capitale sociale5.
Successivamente6 con il d.lgs.30/1986 è stato aggiunto un ulteriore elemento con-
tenutistico della stima, quale l’attestazione da parte del perito che il valore da questi at-
tribuito non era inferiore al valore nominale aumentato dell’eventuale sovraprezzo delle
azioni emesse a fronte del conferimento, cioè il perito doveva accertare che a quel valore
indicato nella stima si erano in concreto conformati i soci nella determinazione delle
azioni corrispondenti al conferimento in natura o di crediti: innovazione, pertanto, che
non veniva sostanzialmente a modicare l’impianto procedimentale tipico posto dall’ori-
ginaria previsione codicistica7.
Con la riforma del 2003 invero quell’impianto viene in parte mutato: infatti non
viene più prevista l’esplicita indicazione del valore attribuito dal perito al bene, ma si
stabilisce che deve essere espressa dal perito l’attestazione che il valore dei beni è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai ni della determinazione del capitale sociale e dell’even-
tuale sovraprezzo. Questa nuova formulazione trova la sua giusticazione, certamente,
in ragioni di coordinamento con le nuove disposizioni contenute nell’art.2346 c.c.8: in
particolare la previsione, di cui al quarto comma, della derogabilità del principio di
proporzionalità tra valore delle azioni e numero delle azioni assegnate al socio, e la
conseguente regola, dettata al quinto comma, secondo cui, al ne di garantire il rispet-
to del principio di eettività del capitale, il valore dei conferimenti non può essere in
tre “stagioni”: un prima che va dal codice civile al 1986 anno in cui si è attuata la Seconda Direttiva CEE,
una seconda che si svolge dall’attuazione della Seconda Direttiva e no alla riforma societaria del 2003 e una
terza in atto dopo la riforma societaria
5 V. a riguardo e per tutti sulla funzione della norma M, I conferimenti in natura, in Trattato Colombo-
Portale, Torino, 2004, v.1***, 310 e ss, e aa ivi citati alla nota 19
6 Con il d.lgs 30/1986 si è dato attuazione alla Seconda Direttiva CEE in materia societaria. Va peraltro
precisato che con tale decreto riguardo alla disciplina dei conferimenti diversi dal denaro vengono introdot-
te ulteriori novità quali l’estensione della disciplina sulla stima anche ai conferimenti di crediti e l’applica-
zione al perito dell’art.64 c.p.c. in tema di responsabilità dello stesso, novità che non incidono sul procedi-
mento di stima e sulla bibliograa a riguardo v. ancora Nt, (nt.2), 55 nota 3
7 A questo riguardo v. M, (nt.5), 347 e aa, ivi citati alla nota 82
8 In questo senso espressamente E, Commento agli artt. 2342-2343, in Costituzione –Conferimenti, a
cura di Notari, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari,
Milano, 2007, 410 e ss.; e v anche M (nt.5), 347; e B, Commento all’art.2343, in Il nuovo
diritto societario, Commentario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 184
e 185

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