Brevi note sulla recente giurisprudenza jonica in tema di contratti di intermediazione finanziaria

AutoreFrancesco Sporta Caputi
Pagine639-652
F. Sporta Caputi
Brevi note sulla recente giurisprudenza jonica in tema …
FRANCESCO SPORTA CAPUTI
BREVI NOTE SULLA RECENTE GIURISPRU-
DENZA JONICA IN TEMA DI CONTRATTI DI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
S: 1. Premessa. - 2. Le pronunce in tema di nullità del contratto di inter-
mediazione finanziaria. - 3. Il rimedio della responsabilità precontrattuale. - 4.
La sentenza sui BOC (Buoni Ordinari Comunali) emessi dal Comune di Taranto.
- 4.1 Sul contratto di advisoring. - 4.2 Sulla formazione della volontà negoziale
dell’ente all’emissione del prestito obbligazionario. - 4.3 Sul difetto di giurisdi-
zione e sulla continenza-litispendenza rispetto ad altro processo pendente.
1. La produzione giurisprudenziale dell’ultimo lustro1, sia di legittimità
sia di merito, ha “certificato” molteplici responsabilità delle banche e degli
intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento a favore
dei risparmiatori, con condanna dei primi al risarcimento dei danni cagionati.
In particolare, le modalità di prestazione del servizio di negoziazione per
conto terzi di strumenti nanziari2 sono state oggetto di ripetute censure,
in specie nel caso di negoziazione di strumenti nanziari emessi da società
quotate, poi interessate da gravi crack nanziari.
Ne è derivato un generale clima di difdenza dei risparmiatori/investitori
verso l’operato delle banche e degli intermediari nanziari ed una decisa
tendenza dei primi a sottoporre all’autorità giudiziaria la verica di confor-
mità alla disciplina primaria e secondaria di settore (d. lgs. 24 febbraio 1998,
cd. TUF, e Regolamento intermediari Consob n. 11522/1998, al tempo dei
1 Per una breve ricognizione della produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità de-
gli intermediari nanziari, oltre che per l’inquadramento sul piano dogmatico dei vizi che possono
afiggere il contratto di prestazione di servizi di investimento, ed in particolare del servizio di ne-
goziazione per conto terzi di strumenti nanziari, sia consentito il rinvio a F. S C, Vizi
del contratto di intermediazione nanziaria e responsabilità degli intermediari, in Ann. Taranto,
III, Cacucci, Bari, 2010, p. 355 ss. ed alla giurisprudenza ivi richiamata.
2 Il servizio di investimento, così denominato all’epoca dei fatti oggetto delle pronunce giu-
risprudenziali analizzate nel presente commento, è ora denominato dall’art. 1, comma 5°, lett. b)
«esecuzione di ordini per conto dei clienti».

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