Brevi note sulla recente giurisprudenza jonica in tema di contratti di intermediazione finanziaria
Autore | Francesco Sporta Caputi |
Pagine | 639-652 |
F. Sporta Caputi
Brevi note sulla recente giurisprudenza jonica in tema …
FRANCESCO SPORTA CAPUTI
BREVI NOTE SULLA RECENTE GIURISPRU-
DENZA JONICA IN TEMA DI CONTRATTI DI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
S: 1. Premessa. - 2. Le pronunce in tema di nullità del contratto di inter-
mediazione finanziaria. - 3. Il rimedio della responsabilità precontrattuale. - 4.
La sentenza sui BOC (Buoni Ordinari Comunali) emessi dal Comune di Taranto.
- 4.1 Sul contratto di advisoring. - 4.2 Sulla formazione della volontà negoziale
dell’ente all’emissione del prestito obbligazionario. - 4.3 Sul difetto di giurisdi-
zione e sulla continenza-litispendenza rispetto ad altro processo pendente.
1. La produzione giurisprudenziale dell’ultimo lustro1, sia di legittimità
sia di merito, ha “certificato” molteplici responsabilità delle banche e degli
intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento a favore
dei risparmiatori, con condanna dei primi al risarcimento dei danni cagionati.
In particolare, le modalità di prestazione del servizio di negoziazione per
conto terzi di strumenti nanziari2 sono state oggetto di ripetute censure,
in specie nel caso di negoziazione di strumenti nanziari emessi da società
quotate, poi interessate da gravi crack nanziari.
Ne è derivato un generale clima di difdenza dei risparmiatori/investitori
verso l’operato delle banche e degli intermediari nanziari ed una decisa
tendenza dei primi a sottoporre all’autorità giudiziaria la verica di confor-
mità alla disciplina primaria e secondaria di settore (d. lgs. 24 febbraio 1998,
cd. TUF, e Regolamento intermediari Consob n. 11522/1998, al tempo dei
1 Per una breve ricognizione della produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità de-
gli intermediari nanziari, oltre che per l’inquadramento sul piano dogmatico dei vizi che possono
afiggere il contratto di prestazione di servizi di investimento, ed in particolare del servizio di ne-
goziazione per conto terzi di strumenti nanziari, sia consentito il rinvio a F. S C, Vizi
del contratto di intermediazione nanziaria e responsabilità degli intermediari, in Ann. Taranto,
III, Cacucci, Bari, 2010, p. 355 ss. ed alla giurisprudenza ivi richiamata.
2 Il servizio di investimento, così denominato all’epoca dei fatti oggetto delle pronunce giu-
risprudenziali analizzate nel presente commento, è ora denominato dall’art. 1, comma 5°, lett. b)
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come novellato dall’art. 1 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164,
«esecuzione di ordini per conto dei clienti».
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