Brevi note sulla relazione non impugnatoria delle due fasi del procedimento d'ingiunzione in senso lato

AutoreGiuseppe Vignera
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dott dott
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
DOTTRINA
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
BREVI NOTE SULLA RELAZIONE
NON IMPUGNATORIA DELLE
DUE FASI DEL PROCEDIMENTO
D’INGIUNZIONE IN SENSO LATO
di Giuseppe Vignera
SOMMARIO
1. Premessa riepilogativa delle concezioni sul procedimento
d’ingiunzione lato sensu. 2. La natura non impugnatoria
dell’opposizione desunta dalla mancata formazione del giudi-
cato interno e/o implicito nel passaggio tra la fase monitoria
e quella oppositiva. 3. La recente pronuncia della Corte di
cassazione inf‌irmante le «superstiti» affermazioni giurispru-
denziali dell’opposizione quale impugnazione del decreto in-
giuntivo.
1. Premessa riepilogativa delle concezioni sul procedi-
mento d’ingiunzione lato sensu
Gli artt. 633-656 c.p.c. disciplinano – com’è noto – il più
diffuso tra i c.d. procedimenti speciali previsti dal codice
di rito civile (1).
Qualif‌icabile come procedimento d’ingiunzione in sen-
so lato (2), esso si estrinseca:
A) nel procedimento monitorio (o d’ingiunzione in sen-
so stretto), costituito dal «complesso degli atti processuali
compresi fra il ricorso per ingiunzione (art. 638) e la no-
tif‌icazione del ricorso stesso e del decreto d’ingiunzione
(art. 643), ovvero fra il ricorso ed il decreto di rigetto della
domanda di ingiunzione (art. 640)» (3);
B) nel giudizio di opposizione, iniziato dall’atto ex art.
645 c.p.c. [o 650: opposizione tardiva (4)] e concluso dalla
sentenza che decide l’opposizione con il suo rigetto oppu-
re con il suo accoglimento (totale o parziale: art. 653).
I rapporti intercorrenti tra il procedimento monitorio e il
successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione sono stati
da noi esaminati funditus in un ormai lontano lavoro (5).
In quell’occasione avevamo, anzitutto, esposto le argo-
mentazioni suscettibili – a nostro avviso – di inf‌irmare la
validità della teorica postulante l’autonomia delle due fasi
de quibus: teorica che era stata da noi rappresentata in
tutte le sue «varianti» individuate in dottrina e in giuri-
sprudenza (6). Vale a dire:
– in quella che ricostruiva l’opposizione come autono-
ma azione di accertamento negativo del diritto riconosciu-
to dal decreto ingiuntivo con riferimento alla situazione di
fatto esistente al momento della decisione;
– in quella che individuava nell’opposizione un’autono-
ma azione di accertamento della legittimità del decreto
ingiuntivo;
– in quella che ravvisava nel giudizio oppositivo un du-
plice oggetto: tanto il merito del diritto fatto valere con la
domanda d’ingiunzione, quanto la legittimità del procedi-
mento monitorio;
– in quella che riconosceva all’opposizione la natura di
impugnazione del decreto ingiuntivo.
A proposito di quest’ultima concezione (impugnato-
ria), poi, avevamo osservato che (7):
– nel nostro ordinamento giuridico «il termine di impu-
gnazione è la qualif‌icazione generica dei molteplici rimedi
dati contro gli atti giuridici» (8);
– alla stregua di questa lata nozione si può sicuramen-
te (e genericamente) affermare che l’opposizione a decre-
to ingiuntivo si risolve in uno strumento impugnatorio ri-
spetto alla precedente ingiunzione: così come, del resto e
per esempio, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
rappresenta un’impugnazione del titolo esecutivo (9), il
reclamo al collegio ex art. 178, 2° comma, c.p.c. costituisce
un’impugnazione dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzio-
ne del processo (10) e le azioni di nullità o di annullamen-
to ex artt. 1421 e 1441 c.c. integrano rimedi impugnatori
contro le invalidità del contratto (11);
– se, invece, in subiecta materia si vuole (come si
deve) parlare di impugnazione per postulare l’assimilabi-
lità dell’opposizione de qua ai mezzi di impugnazione in
senso tecnico ex artt. 323 ss. c.p.c., l’equazione opposizio-
ne-impugnazione non risulta più corretta.
Poiché di quest’ultima «variante» della concezione «au-
tonomista» avevamo, a sua volta, individuato diverse arti-
colazioni, in quell’occasione avevamo pure cercato di con-
futare le varie opinioni postulanti la natura impugnatoria
dell’opposizione, muovendo ad esse alcune obiezioni di ca-
rattere generale [riguardanti, cioè, la qualif‌icazione dell’op-
posizione come impugnazione tout court (12)] ed alcune
obiezioni di natura particolare riguardanti, cioè, le tesi che
attribuivano all’opposizione a decreto ingiuntivo la funzione
propria di specif‌ici mezzi d’impugnazione (13) e costituite:
– dalla tesi ravvisante nell’opposizione a decreto in-
giuntivo un’impugnazione di tipo sostitutivo (14);
– da quella che ricostruiva l’opposizione de qua come
un’impugnazione di tipo rescindente (15);
– da quella che nell’opposizione stessa individuava
un’impugnazione di tipo eliminatorio (16);
– da quella che, inf‌ine, parlava al riguardo di impugna-
zione «processuale» (17).
Esaurito il nostro lavoro critico, inf‌ine, avevamo:
– espresso la nostra preferenza per quell’orientamento
giurisprudenziale assolutamente prevalente che, nell’e-
scludere l’autonomia del giudizio di opposizione rispetto al
precedente procedimento svoltosi inaudita altera parte, ri-
conosceva apertis verbis l’unitarietà tra la fase monitoria e
quella di opposizione, nel senso che le stesse fanno parte di
un unico processo, nel quale «la domanda è proposta col ri-
corso per ingiunzione e l’opposizione sostituisce la comparsa
di risposta assumendone il contenuto e la funzione» (18);
– cercato di dimostrare come codesta ricostruzione
avesse una ben precisa validità sistematica (19).
2. La natura non impugnatoria dell’opposizione desun-
ta dalla mancata formazione del giudicato interno e/o
implicito nel passaggio tra la fase monitoria e quella
oppositiva
Negli anni successivi al nostro lavoro la concezione
«unitaria» del procedimento d’ingiunzione lato sensu in-
teso si è talmente radicata da concretare un vero e proprio
«diritto vivente».
Non sono, tuttavia, mancate riproposizioni della tesi
assegnante all’opposizione la natura di procedimento di
impugnazione del decreto ingiuntivo.
Più esattamente, tale tesi:
a) in dottrina è stata presentata in una nuova versione
da chi ha scritto che l’opposizione, «essendo attivabile ad
iniziativa dell’ingiunto ed essendo destinata ad accertare
in modo pieno, e per la prima volta, se la condanna moni-
toria sia conforme al diritto (sostanziale e processuale),
è un giudizio di impugnazione che si struttura con i ca-
ratteri, i contenuti e le cadenze proprie del procedimento
di primo grado: è, in sintesi, un’impugnazione di primo
grado» (20);
b) in giurisprudenza continua a fornire l’ubi consistam
esplicito alle decisioni postulanti il carattere funzionale
ed inderogabile della competenza del giudice dell’opposi-
zione (21).
Stando così le cose, riteniamo opportuno formulare in
questa sede un’ulteriore obiezione all’equazione opposi-
zione-impugnazione.
A tal proposito cominciamo con l’osservare che, se l’op-
posizione a decreto ingiuntivo avesse effettivamente la na-
tura di impugnazione «ordinaria» del decreto stesso (22),
ciò dovrebbe logicamente e coerentemente implicare la
possibilità che nel passaggio dal procedimento monitorio
al giudizio di opposizione si assista alla formazione del
giudicato interno su quei capi autonomi dell’ingiunzione
(23) non costituenti l’oggetto di uno specif‌ico motivo di
opposizione e/o del giudicato implicito sulle questioni (in
primis, quella sulla giurisdizione o quella sulla competen-
za) costituenti presupposti logici necessari dell’ingiunzio-
ne stessa (24) e non sollevate dall’opponente (25).
Il che, invece, nessuno ha mai ipotizzato.
Infatti e per esempio:
a) in caso di rigetto dell’opposizione, il giudice può
senz’altro modif‌icare la statuizione sulle spese processuali
contenuta nell’opposto decreto, pur in difetto di uno spe-
cif‌ico motivo di opposizione (26): cosa che, di contro, non
potrebbe succedere, se quest’ultima fosse un’impugnazio-
ne in senso proprio del decreto ingiuntivo (27);
b) nessuno, poi, ha mai sostenuto che il giudice dell’op-
posizione non potrebbe rilevare d’uff‌icio la propria incom-
petenza per materia, per valore o per territorio nei casi
previsti dall’art. 28 c.p.c. [non oltre, ovviamente, l’udien-
za di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. (v. art. 38, 3°
comma)], se il giudice dell’ingiunzione, accogliendo la
domanda monitoria, avesse espressamente e preliminar-
mente «ritenuta la propria competenza» (come spesso si
legge nei decreti ingiuntivi) (28) e tale pronuncia non fos-
se stata specif‌icamente censurata con l’opposizione (29);
c) e nessuno ha mai pensato che il giudice dell’oppo-
sizione non potrebbe rilevare d’uff‌icio il difetto di giuri-
sdizione (per essersi formato sulla questione un giudicato
implicito), se il giudice della fase monitoria, accogliendo
la domanda d’ingiunzione e pronunciandosi così sul me-
rito della domanda stessa, avesse implicitamente ricono-
sciuto la propria giurisdizione e la relativa questione non
fosse stata sollevata dall’opponente (30);
d) qualora, inf‌ine, l’opponente abbia contestato solo
in parte il quantum debeatur costituente l’oggetto dell’in-
giunzione (riconoscendosi implicitamente debitore per la
parte non contestata), cionondimeno il giudice dell’op-
posizione ben può rilevare d’uff‌icio la propria incompe-
tenza per materia, per valore o territoriale inderogabile:
cosa che, invece, non potrebbe fare, se l’opposizione fosse
un’impugnazione in senso proprio (31).
3. La recente pronuncia della Corte di cassazione in-
f‌irmante le «superstiti» affermazioni giurisprudenziali
dell’opposizione quale impugnazione del decreto in-
giuntivo
La concezione impugnatoria dell’opposizione sembra
destinata ad essere def‌initivamente accantontata pure in
sede giurisprudenziale, essendo apparsa recentemente
una decisione della Suprema Corte, che mette in crisi le
suindicate «superstiti» affermazioni dell’opposizione qua-
le impugnazione del decreto ingiuntivo fatte per sostenere
la natura inderogabile e funzionale della competenza del
giudice dell’opposizione.
Trattasi, più esattamente, di Cass. 3870/2014, la cui
motivazione val la pena di trascrivere integralmente nella
parte che qui interessa: «Ritiene il Collegio doveroso assi-
curare continuità al richiamato orientamento (tra le mol-
tissime: Cass. 20324/2006, 4731/2009, 186/2012, 16683/2012,
17792/2012, 19253/2012, 22277/2012, 1190/2014), anche
per l’inopportunità di un approfondimento in questa sede
camerale della questione della persistenza della natura
funzionale e inderogabile della competenza del giudice
dell’opposizione (per limitarsi alle pronunce rese a sezio-
ni unite: 10984 e 10985/1992, 1835/1996, 20596/2007), ba-
sata, se non altro in sensibile parte, su di un presupposto
tralaticio ormai superato dall’elaborazione dell’istituto,
vale a dire la natura impugnatoria del giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo» (32).
I tempi, perciò, ci sembrano f‌inalmente maturi per af-
fermare def‌initivamente che tra l’ingiunzione (costituen-
te l’atto conclusivo della fase a cognizione sommaria e
senza contraddittorio) e l’opposizione (costituente l’atto
di impulso processuale determinante l’inizio della fase a
cognizione piena e nel contraddittorio delle parti) esiste
non una relazione di tipo impugnatorio, ma un rapporto di
natura anticipatoria (33).

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