Brevi note sulla conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace

AutoreGiuseppe Vignera
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Rivista penale 9/2018
DOTTRINA
9/2018 Rivista penale
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saputo sfruttare al meglio gli effetti negativi dei processi
di globalizzazione ampliando le loro reti d’inf‌luenza e di
potere in ogni parte del mondo. Le attività illecite delle
organizzazioni criminali prosperano proprio come quelle
legali e vanno dai progressi tecnologici nel settore dei tra-
sporti f‌ino alle telecomunicazioni.
Sussistono addirittura collegamenti diretti tra progres-
so tecnologico e liberalizzazione economica. La rimozio-
ne di ostacoli al commercio internazionale di merci e il
libero f‌lusso di fondi ha inoltre facilitato i traff‌ici illeciti
transfrontalieri delle maf‌ie. Le stesse, attualmente hanno
accesso a tecnologie all’avanguardia (aerei, sottomarini,
droni) per traff‌icare droga, esseri e organi umani. Utiliz-
zano, inoltre, complesse operazioni f‌inanziarie e infor-
matiche (da ultimo i bitcoins) per il reimpiego di denaro
sporco in attività lecite.
Mentre ci occupiamo delle maf‌ie a livello nazionale, il
potere del crimine organizzato transnazionale è cresciu-
to drammaticamente mettendo in crisi, in alcuni casi, le
fondamenta democratiche di alcuni Stati (es. in Sudame-
rica). Uno studio effettuato dalla Columbia University di
New York ha stabilito che il giro d’affari della criminalità
organizzata transnazionale è di circa il 15 per cento del
PIL mondiale (personalmente ritengo che la cifra sia no-
tevolmente superiore).
Il crescente problema della transnazionalità delle reti
criminali organizzate, di conseguenza, dovrà stimolare le
nazioni a cooperare mediante strategie preventive e re-
pressive congiunte. Il lavoro a livello internazionale sin
qui svolto non è suff‌iciente. Occorrono riforme eff‌icaci per
affrontare le nuove sf‌ide della new economy. Ogni singolo
Stato - direttamente o indirettamente interessato - dovrà
ristrutturare le istituzioni coinvolte nella lotta alle maf‌ie
e si dovranno inevitabilmente rivedere le modalità di co-
operazione sia a livello bilaterale sia in un contesto glo-
bale. Mentre le maf‌ie si evolvono continuamente, gli Stati
restano immobili, con burocrazie elefantiache, gerarchie
spesso inutili e lente nel prendere decisioni contro le
maf‌ie che al contrario sono molto agili, collegate in rete,
molto f‌lessibili e soprattutto sono in grado di rispondere
rapidamente ai mutamenti economici, politici e sociali in
atto. Saranno necessari nuovi organismi istituzionali che
comportino la partecipazione anche di “attori” non statali.
C’è bisogno di nuove istituzioni nazionali con vocazione
"internazionale" e con incidenza nell’economia e nei mer-
cati f‌inanziari mondiali. Lo Stato non può più ignorare le
nuove sf‌ide del crimine globale che provengono soprattut-
to dalle inf‌iltrazioni nel sistema economico e f‌inanziario. I
moderni processi di globalizzazione hanno fornito oppor-
tunità per l’espansione mondiale di attività legali, ma al
tempo stesso hanno contribuito a incrementare anche le
attività illegali. Le Nazioni devono trovare eff‌icaci strate-
gie di controllo dell’economia illegale che ruota intorno
alla criminalità organizzata transnazionale. L’armonizza-
zione delle legislazioni nazionali è soltanto una delle sf‌ide
da affrontare al più presto. Ma ad essa non potranno non
aggiungersi nuove regole del mercato globale.
L’economia criminale è contro le leggi degli Stati, ma
non contro quelle dei mercati. Si può fare economia an-
che fuori o addirittura contro la legge e le maf‌ie ne sono
la più autentica dimostrazione. Non a caso le principali
maf‌ie mondiali (italiana, russa, cinese, giapponese e suda-
mericana) costituiscono la terza potenza economica mon-
diale e sono capaci di stravolgere le regole del mercato,
di condizionare l’economia legale e la democrazia. Se la
situazione è questa, senza interventi in ambito europeo e
internazionale sulle economie occulte e sui paradisi f‌isca-
li, a cominciare dalla rottura delle relazioni economiche e
dagli embarghi f‌inanziari, non si va da nessuna parte poi-
ché si combatte la “guerra” con armi spuntate.
(*) Intervento tenuto a Foggia al convegno Le evoluzioni delle maf‌ie
nel terzo millenio Foggia 21 marzo 2018 presso la sala “Padre Pio”.
BREVI NOTE
SULLA CONVERSIONE
DELLE PENE PECUNIARIE
PER I REATI DI COMPETENZA
DEL GIUDICE DI PACE
di Giuseppe Vignera
1. - La conversione di una pena pecuniaria applicata
con sentenza del giudice di pace e non eseguita per in-
solvibilità del condannato non rientra nella normativa ge-
nerale contenuta nell’art. 660 c.p.p. per un complesso di
ragioni storiche, logiche e testuali.
Si osserva, anzitutto, che l’art. 660 c.p.p. è stato intro-
dotto nel nostro Ordinamento (unitamente, ovviamente, a
tutte le altre disposizioni del vigente codice di procedura
All’epoca l’unica ipotesi di conversione di pena pecu-
niaria non eseguita per insolvibilità del condannato era
quella prevista dall’art. 102 L. 24 novembre 1981 n. 689:
di guisa che ad essa (e ad essa soltanto) andava riferito
l’art. 660 c.p.p.
Quest’ultima disposizione (art. 102 L. 689/1981), tut-
tavia, non può trovare applicazione in caso di pena pe-
cuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per
insolvibilità del condannato perché:
– la conversione ivi divisata comporta (in caso di man-
cata richiesta di lavoro sostitutivo da parte del condanna-
to ex art. 102, 2° comma, L. 681/1981) l’applicazione della
sanzione sostitutiva della libertà controllata (art. 102, 1°
comma, L. 689/1981);
– quest’ultima sanzione sostitutiva, invece, non è appli-
cabile ai reati di competenza del giudice di pace in virtù
dell’art. 62 D.L.vo 274/2000 (“Le sanzioni sostitutive pre-
viste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre
1981 n. 689 non si applicano ai reati di competenza del
giudice di pace”).
2. - La materia della conversione di pena pecuniaria
applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvi-
bilità del condannato trova la sua completa e specif‌ica
disciplina nel D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) e,
più esattamente, nel suo art. 55 (Conversione delle pene
pecuniarie).
La competenza a disporre la suindicata conversione ex
art. 55 D.L.vo 274/2000 deve riconoscersi allo stesso giu-
dice di pace, che ha applicato la pena pecuniaria de qua:
e ciò in virtù dell’art. 40, 1° comma, stesso D.L.vo (“Sal-
vo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace
che l’ha emesso”), il quale, in quanto sopravvenuto all’art.
660 c.p.p. e in quanto lex specialis, prevale sulla disciplina
dettata in via generale dallo stesso art. 660 c.p.p.
Mette conto osservare che ai f‌ini in discorso è irrilevan-
te la circostanza che la “sopravvivenza” dell’art. 660 c.p.p.
è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzio-
nale “degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga
l’art. 660 c.p.p.) del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 113”.
Invero:
– tale dichiarazione di incostituzionalità è stata fatta
dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003
n. 212 non sulla base di una ipotetica (ed inesistente)
competenza “naturale” ed inderogabile in subiecta mate-
ria della magistratura di sorveglianza, ma solo per vizio di
eccesso di delega: più esattamente: “perché il legislatore
delegato … era sicuramente privo del potere di dettare
una disciplina del procedimento di conversione delle pene
pecuniarie che comportasse – come quella impugnata –
una radicale modif‌ica delle regole di competenza” (come
si legge nella motivazione della predetta sentenza);
– la “disciplina impugnata” (e dichiarata incostituzio-
nale) era quella che, contestualmente abrogando l’art.
660 c.p.p. [che attribuiva al magistrato di sorveglianza la
competenza in materia di conversione delle pene pecunia-
rie e che (come si è sopra dimostrato) era da mettere in
relazione soltanto con la conversione prevista dall’art. 102
L. 24 novembre 1981 n. 689], trasferiva “al giudice dell’ese-
cuzione la relativa competenza precedentemente spettan-
te al magistrato di sorveglianza in tema di rateizzazione e
conversione di pene pecuniarie”;
– tuttavia, in virtù della “disciplina impugnata” (e
dichiarata incostituzionale) codesta “radicale modif‌ica
delle regole della competenza” non si aveva e non si è mai
avuta rispetto alla conversione prevista dall’art. 55 D.L.vo
274/2000, la quale (a differenza di quella prevista dall’art.
102 L. 689/1981) è stata sempre di competenza del giudice
di pace in virtù dell’art. 42 D.L.vo 274/2000 (“Le condanne
a pena pecuniaria si eseguono a norma dell’art. 660 del co-
dice di procedura penale, ma l’accertamento della effetti-
va insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace
competente per l’esecuzione che adotta altresì i provvedi-
menti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione
della pena pecuniaria”).
È ben vero che quest’ultima disposizione (al pari del-
l’art. 660 c.p.p., poi “risuscitato” da Corte cost. 212/2003) è
stata abrogata dall’art. 299 D.L.vo 113/2002.
Il che, nondimeno, non determina alcuna sostanziale
modif‌ica della competenza in subiecta materia: la quale
(come già in precedenza) resta al giudice di pace in virtù
del suindicato art. 40, 1° comma, D.L.vo 274/2000.
Del resto, opinandosi diversamente ed ipotizzandosi
che l’abrogazione dell’art. 42 D.L.vo 274/2000 abbia de-
terminato lo “spostamento” di competenza in subiecta
materia dal giudice di pace competente per l’esecuzione

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