Brevi note sul segreto investigativo

AutorePavich Giuseppe
Pagine247-252

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dott

brevi note suL segreto investigativo

di Giuseppe Pavich

SOMMARIO
1. Il segreto investigativo: nozione. Distinzione rispetto al divieto di pubblicazione. 2. Gli atti coperti da segreto. 3. La discovery. 4. Secretazione e desecretazione di atti. 5. Il problema della possibile rinnovazione del segreto investigativo.
6. Sanzioni per la violazione del segreto investigativo e del divieto di pubblicazione degli atti.

1. Il segreto investigativo: nozione. Distinzione rispetto al divieto di pubblicazione

Le fasi del procedimento penale sono disciplinate, quanto alla conoscibilità degli atti, da disposizioni strettamente connesse con l’esigenza che, da un lato, la conoscenza di essi non rechi pregiudizio alle attività di indagine finalizzate all’esercizio dell’azione penale; dall’altro, che i limiti alla conoscenza degli atti non pregiudichino in modo iniquo gli interessi delle parti e dei soggetti processuali: interessi che, pure, possono entrare in contrasto con le esigenze investigative, quando esse comportano, appunto, restrizioni alla conoscenza degli atti.

La prima esigenza è particolarmente pressante nella fase delle indagini preliminari, durante la quale il pubblico ministero raccoglie gli elementi necessari dalle fonti di prova, o dai mezzi di ricerca della prova, al fine di verificare se vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale; in tale fase si pone il problema dell’adozione di misure che impediscano la dispersione del materiale indiziario o probatorio raccolto, o la reiterazione dei reati.

I fondamenti che regolano i limiti alla conoscibilità degli atti durante le fasi del procedimento penale sono costituiti da due disposizioni in particolare:

- l’art. 329, comma 1, c.p.p., che enuncia la regola secondo la quale “Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”;

- l’art. 114 c.p.p., che, ai primi tre commi, enuncia le seguenti regole: “1) È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto; 2) È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare; 3) Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo

la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni”.

Le due disposizioni sono strettamente interconnesse, e delineano una distinzione teoricamente molto precisa: quella fra atto segreto e atto di cui è vietata la pubblicazione.

In base alla regola dettata dall’art. 114, comma 1, c.p.p., combinata con quella di cui all’art. 329, comma 1, c.p.p., l’atto è segreto quando è vietata non solo la sua pubblicazione, ma anche quella del suo contenuto.

Invece, l’atto di cui è vietata la pubblicazione non può essere pubblicato in quanto tale, ma è possibile pubblicarne il contenuto.

Sono segreti, in base alla regola generale di cui all’art. 329, comma 1, c.p.p., gli atti d’indagine, compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di cui l’indagato (l’espressione “imputato” è qui usata in modo atecnico) non può avere conoscenza; tale limitazione, per regola generale, non può comunque andare oltre la chiusura delle indagini preliminari. E si comprende: la chiusura delle indagini è il termine ultimo entro il quale deve avvenire la cosiddetta discovery, ossia la messa a disposizione dell’indagato (e dunque la conoscibilità da parte sua) degli atti d’indagine che lo riguardano.

Una volta caduto il segreto, gli atti rimangono nondimeno soggetti a vietata pubblicazione (nel senso che possono esserne diffusi i soli contenuti) nei termini e limiti enunciati dall’art. 114 c.p.p..

La finalità di tale permanente restrizione (ossia il divieto di pubblicazione degli atti anche dopo la caduta del segreto) viene per lo più vista come riferita all’esigenza di evitare il condizionamento dell’organo giudicante potenzialmente derivante dalla conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, conoscenza che, in linea di massima, gli è preclusa, salvo l’utilizzo del meccanismo delle contestazioni in occasione delle deposizioni di testimoni o parti private. La conoscenza, da parte del giudice o del collegio giudicante, di tali atti viene vista come possibile fonte di condizionamento nel giudizio; mentre non viene giudicata altrettanto condizionante la conoscenza del semplice “contenuto” di quegli stessi atti, magari resa possibile dalla diffusione dello stesso sulla stampa o sui mezzi d’informazione. In tal senso si esprime, in particolare, la Relazione al progetto preliminare del codice di rito. È stato tuttavia giustamente osservato (1) che il giudice, anche a prescindere dai casi in cui egli può istituzionalmente utilizzare per la decisione gli atti del fascicolo del P.M. (es. giudizio abbreviato), ha spesso la possibilità di conoscere direttamente tali atti nella loro versione integrale e originale, nel corso del dibattimento, in forza di altri accadimenti processuali: basti pensare che egli è il giudice della cautela nell’ambito dello stesso giudizio, in quanto competente ad applicare, modificare o revocare mi-sure cautelari nei riguardi dell’imputato; in tale veste egli

Arch. nuova proc. pen. 3/2012

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necessariamente è messo, dallo stesso ordinamento, nelle condizioni di poter/dover conoscere gli atti che il P.M. presenta al giudice con la richiesta di misura cautelare (art. 291, comma 1, c.p.p.), che del resto sono anche quelli che lo stesso P.M. deposita presso la cancelleria del giudice dopo l’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura (art. 293, comma 3, c.p.p.), nonché in generale quelli del fascicolo del P.M., che il giudice può utilizzare per ogni decisione de libertate riguardante l’imputato (2).

Si è peraltro acutamente osservato che non sempre è agevole distinguere l’atto dal suo contenuto (3). Le difficoltà nascono anche dal fatto che non è nemmeno chiaro quale sia la nozione di atto da prendere in considerazione (vi è chi ipotizza che la nozione vada estesa anche ai meri fatti e a ogni altro accadimento emerso nel corso delle indagini); si è peraltro correttamente osservato che l’intero complesso delle attività procedimentali d’indagine è soggetto a particolari forme di documentazione e che, dunque, vanno prese in considerazione per l’inquadramento della nozione di “atto” esclusivamente le attività d’indagine documentate (4); dal che discende una distinzione più chiara fra l’«atto» (frutto dell’insieme di forma documentale e contenuto) e il “contenuto” dello stesso (che dunque prescinde dalla veste formale che gli viene data).

La distinzione, se vista in base agli scopi della restrizione alla conoscibilità del contenuto degli atti, non manca di elementi di irragionevolezza. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza preferibili, deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dal codice di procedura penale e dal codice penale in ordine alla segretezza e alla pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale, per contenuto dell’atto deve intendersi quanto in esso si rappresenta, senza richiami testuali, si che se ne divulghino informazioni senza una riproduzione totale o parziale dello stesso (5).

In sostanza, dovrebbe incorrere nella violazione del segreto chi pubblicasse testualmente un atto ancora secretato, o una parte di esso...

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