Brevi note sul privilegio dell'autofficina

AutoreAntonio Giacino
Pagine329-331
329
dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
DOTTRINA
brevi note sul privilegio
dell’autofficina
di Antonio Giacino (*)
SOMMARIO
a. Considerazioni generali. b. Disamina delle procedure ac-
cordate al creditore: esame di un caso specif‌ico. c. Conclusio-
ni sulla natura dell’opposizione ex art. 2797 c.c.
a. Considerazioni generali
L’art. 2756 c.c. regola i crediti per prestazioni e spese di
conservazione e miglioramento, e così dispone:
2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione
e miglioramento.
“I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno
privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora
presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che
hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni
o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio
f‌inché non è soddisfatto del suo credito e può anche
venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pe-
gno”.
Sulla cosa mobile data in pegno, ovvero oggetto di un
privilegio speciale assimilato al pegno, si intende costitui-
to, per accordo delle parti o ex lege, un vincolo di desti-
nazione al soddisfacimento del credito garantito qualora,
alla scadenza, il debitore non adempia al pagamento.
Il vincolo di destinazione, in caso di inadempimento
del debitore, si attualizza attraverso due procedimenti
espropriativi alternativamente previsti dalla legge, la cui
scelta è rimessa al creditore (art. 502 c.p.c., artt. 2796 e
2797 c.c.).
L’art. 502 c.p.c. prevede, in relazione all’art. 2796 c.c.,
che la vendita del bene oggetto di privilegio possa essere
chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento,
secondo le regole processuali sue proprie, escluso quindi
il pignoramento.
L’altro procedimento è un’esecuzione espropriativa
privata, promossa dal creditore secondo le regole di cui
all’art. 2797 c.c..
In questa seconda ipotesi, notif‌icata al debitore da
parte del creditore l’intimazione di pagamento ed ove non
sia stata proposta opposizione dall’intimato nel termine di
cinque giorni dalla notif‌icazione o sia stata rigettata l’op-
posizione, l’oggetto del pegno o del privilegio, può, così,
essere venduto al pubblico incanto a mezzo di persona a
ciò incaricata, ovvero direttamente dal creditore al prezzo
corrente di mercato.
L’opposizione può essere proposta soltanto per questio-
ni attinenti alla regolarità dell’intimazione e al diritto di
procedere alla vendita, oppure al f‌ine di limitare la vendita
ad alcune delle cose vincolate.
La Suprema Corte, tra l’altro, ha anche escluso che l’op-
posizione sia di competenza del giudice dell’esecuzione ed
ha ribadito che essa ha sostanziale natura di giudizio di
opposizione ad un’esecuzione forzata non ancora iniziata,
riconducibile alla norma dell’art. 615, primo comma, c.p.c.,
sia sotto il prof‌ilo delle forme che della competenza, pre-
cisando peraltro che, ove il debitore abbia eletto domicilio
nel luogo di residenza del creditore, il termine rimane
quello breve di giorni cinque.
La sentenza resa in tale giudizio non è suscettibile di
impugnazione.
Indubbiamente fra tali crediti rientra quello dell’off‌i-
cina meccanica che abbia eseguito riparazioni su un’au-
tovettura, di tal che la stessa risulta creditrice per le pre-
stazioni eseguite, oltre che per l’eventuale custodia del
veicolo che, una volta riparato, rimane spesso custodito
nell’autoff‌icina allorché il proprietario non abbia il denaro
per assolvere al suo debito.
Non si tiene peraltro nella dovuta considerazione il
diritto di ritenzione che il titolare dell’autoff‌icina può
esercitare sul bene, sì da costringere il debitore a pagare
la relativa fattura onde tornare in possesso del medesimo,
oltre che, ricorrendo all’art. 2797 c.c., ad ottenerne la
vendita.
Gli operatori non sfruttano, peraltro, tali procedure, in
modo pregnante, pure consentendo notevoli accelerazioni
nella riscossione dei crediti.
b. Disamina delle procedure accordate al creditore:
esame di un caso specif‌ico
Soccorre, al proposito, la disamina di un caso specif‌i-
co.
Un’autoff‌icina riceve l’incarico di riparare una vettura
di pregio incidentata ma, una volta presentato al proprie-
tario il preventivo delle spese per le parti di ricambio e le
lavorazioni, la stessa deve constatare che il proprietario
si è reso uccel di bosco… giacché, una volta recuperato
dall’assicurazione di controparte il corrispettivo dei rile-
vanti danni subiti, egli preferisce investire la somma in
altre operazioni.
Passano così ben otto anni, periodo in cui l’autovettura
è stata lasciata in custodia con conseguente aggravio di
spese a tale titolo per il proprietario, f‌ino al momento in
cui costui ritiene opportuno farsi vivo presso l’autoff‌icina
per ottenerne la restituzione.
L’autoff‌icina reclama il lungo periodo trascorso in cui
la vettura è rimasta parcheggiata in custodia e provvede,
dopo avere ulteriormente quantif‌icato il preventivo delle
riparazioni, ad eseguirle.
Tanto fatto, l’autoff‌icina si rivolge al legale, chiedendo
consiglio sul da farsi.

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