Brevi note in ordine ad alcune fattispecie di incostituzionalità delle nuove norme in materia di prescrizione

AutoreNicoletta Lisi
Pagine523-526

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@1. Premessa

Il provvedimento che qui si annota va ad affiancarsi alle già numerose questioni di costituzionalità che hanno investito la legge 5 dicembre 2005 n. 251, peraltro differenziandosene - come si dirà poco oltre - per natura e per prospettiva.

Dapprima, il Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea - con ordinanza del 12 dicembre 2005, poi il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 12 gennaio 2006 ed infine il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni - con ordinanza del 24 gennaio 2006 hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Anche la Corte di cassazione, Sez. VI penale, ha avuto modo di pronunciarsi in merito a una questione sollevata dai difensori dell'imputato nel corso della discussione del processo, questione dichiarata, in questo caso, manifestamente infondata dalla Suprema Corte con sentenza del 12 dicembre 2005. Nonostante le questioni de quibus rivestano tutte carattere di peculiarità e di autonomia le une rispetto alle altre (la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. n. 251/05, con riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost.; il Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea - e il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni - hanno dichiarato, invece, dal canto loro, rilevante la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla medesima disposizione, in relazione, l'uno all'art. 25, comma 2 Cost., l'altro, all'art. 3 Cost.; il Tribunale di Ravenna ha dichiarato rilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 69 c.p. novellato dalla legge de qua, ´nella parte in cui impedisce di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c.p.ª, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; ed infine il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni - unitamente all'art. 10, comma 3, ha eccepito la incostituzionalità anche dell'art. 6, comma 1 e 4, con riferimento agli artt. 3, 13 e 25, comma 2, 2, 27 e 79 Cost. e dell'art. 6, comma 2 della stessa legge, con riferimento all'art. 3 Cost.), le stesse sono caratterizzate da un unico comune denominatore: si collocano infatti in un unico solco interpretativo ispirato al favor rei.

@2. La singolarità del provvedimento de quo

Mai, sino ad ora, la pronuncia di incostituzionalità della legge cd. ex-Cirielli era stata invocata a tutela dei diritti della persona offesa e mai, sino ad ora, una questione di legittimità costituzionale della stessa era stata sollevata davanti un Giudice per le indagini preliminari, in un momento antecedente all'esercizio dell'azione penale e pertanto anteriormente all'inizio di un vero e proprio processo in cui la persona offesa danneggiata, costituendosi parte civile, possa legittimamente fare valere i propri interessi ed ottenere soddisfacimento delle proprie pretese. Sino ad ora solo una delle questioni di costituzionalità (si tratta della seconda questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni -) ha sfiorato la problematica sottesa al principio costituzionalmente tutelato di difesa sociale a cui è intrinsecamente collegato il permanere della pretesa punitiva dello Stato. È in questa diversa prospettiva che si colloca il provvedimento che qui si annota: la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova al Giudice per le indagini preliminari, che affronta in maniera esclusiva e preponderante la tematica accennata dalla citata ordinanza. Il Magistrato, nel caso di specie, si è trovato costretto, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 251/05, a chiedere l'archiviazione per intervenuta prescrizione di tutti i reati di cui ai numerosi capi di imputazione - dato l'imprevedibile e repentino accorciarsi dei termini prescrizionali, conseguito alla nuova normativa in merito - ma ha presentato tale richiesta solo in via subordinata, ponendo invece in primo piano le sei questioni di costituzionalità di cui si dirà poco oltre. A destare interesse non è solo la particolare prospettiva di favore nei confronti della persona offesa dal reato: a denotare la pe- Page 523 culiarità dell'atto che qui si annota è anche la natura delle diverse questioni di costituzionalità che il Magistrato ha posto all'attenzione del Giudice per le indagini preliminari: sei questioni organicamente siste- mate a denunciare come ´l'intero impianto costruito dalla legge in esame poggia sopra i pilastri della irrazionalità, della irragionevolezza e della arbitrarietàª.

La ragionevolezza (rectius: l'inosservanza di tale principio) è indubbiamente il perno su cui ruota l'intero impianto del provvedimento: la lunga dissertazione sulla natura di tale principio che si legge nelle prime righe dell'atto de quo ne è la conferma. Questo principio - simbioticamente connesso ai principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo (ragionevole: non necessariamente più breve!) - si traduce in un limite a quel potere discrezionale del Legislatore che la stessa Costituzione gli riconosce. Potere discrezionale, non arbitrario. E di arbitrarietà, irragionevolezza e irrazionalità si deve parlare con riferimento all'atto normativo di cui si tratta, negli stessi termini evidenziati nell'atto de quo.

@3. Prima questione di costituzionalità

Ad essere eccepita per prima, nel provvedimento della Procura di Padova, è la disposizione di cui all'art. 6, n. 1, comma 2 della L. n. 251/05, nella misura in cui appare manifestamente priva di ogni fondamento logico la scelta di rendere l'individuazione del tempo necessario a prescrivere quasi del tutto autonoma ed indipendente rispetto alla gravità del fatto-reato, peraltro strettamente connessa al permanere della pretesa punitiva da parte dell'ordinamento giuridico. Non si può che condividere tale assunto e perfettamente calzante è l'esempio portato dalla Procura di Padova a riprova dello stesso: ´secondo la norma in esame non esisterebbe alcuna differenza tra un peculato commesso dal pubblico ufficiale sulla somma di un euro, tra un peculato relativo a diecimila euro e il medesimo reato commesso dallo stesso pubblico ufficiale sulla somma di cento milioni di euroª. Non solo pare del tutto logico che la pretesa punitiva dello Stato sia direttamente proporzionale alla gravità del fatto tipico, ma ad esigere una commisurazione della durata del processo alla gravità del fatto è anche l'esigenza pratica di ovviare alla complessità di norma discendente dalla gravità dello stesso, tenendo conto della circostanza che alla maggiore gravità del reato non di rado si accompagna una maggiore complessità - e pertanto una più lunga durata - della fase delle indagini preliminari. Come accennato poco sopra, pare alquanto superficiale e del tutto avulso dal terreno della logicità e della ragionevolezza, associare...

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