Brevi note in tema di rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

AutoreTommaso Giovanni Patrone
Pagine111-113
753
giur
Rivista penale 7-8/2018
MERITO
sto, si reputa congruo quantif‌icare sin d’ora in via
provvisionale il danno non patrimoniale subito dalla vitti-
ma nella misura di euro 3.000,00 oltre agli interessi legali
calcolati dalla data della presente sentenza e f‌ino all’effet-
tivo soddisfo. L’imputato va altresì condannato al risarci-
mento dei danni morali subiti dalla parte civile costituita,
da liquidarsi in un separato giudizio civile. Inf‌ine, in base al
disposto dell’art. 541 c.p.p., l’imputato va anche condanna-
to al pagamento delle spese processuali affrontate dalla
patte civile costituita, che si liquidano, considerato che
questo giudice è competente per la liquidazione solo di
questa fase processuale dibattimentale come da giurispru-
denza diffusa e valutata nel contempo una riduzione delle
tariffe medie previste in ragione della brevità e semplicità
dell’istruttoria, nella somma di euro 2.800,00 (euro 400 per
la fase di studio, 400 per la fase introduttiva, euro 1.000,00
per la fase istruttoria, euro 1.000,00 per le conclusioni).
Oltre oneri di legge. Con motivi contestuali. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI BARI
SEZ. GIP, 28 FEBBRAIO 2018, N. 552
EST. OLIVERI DEL CASTILLO – IMP. A.N.
Rapina y Momento consumativo del reato y Impos-
sessamento y Cellulare ritenuto erroneamente di
propria proprietà y Remissione di querela y Deru-
bricazione del reato di rapina in quello esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone y Sussistenza.
. Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone e non quello di rapi-
na, estinto per remissione di querela, nel caso in cui,
per una banale lite tra f‌idanzati, sia stato sottratto con
forza dalle mani della persona offesa un cellulare che
l’imputato riteneva erroneamente fosse di sua proprie-
tà. (c.p., art. 393; c.p., art. 628)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 13 marzo 2017 veniva f‌issata l’u-
dienza preliminare del 16 maggio 2017 nei confronti di
A.N. in epigrafe generalizzato, libero, assente, per rispon-
dere dei reati ascritti dal P.M. secondo l’imputazione in
epigrafe. Costituite le parti, disposto il rinvio al 5 dicem-
bre 2017 per impedimento del difensore, in quella udienza
veniva richiesto il rito abbreviato, con deposito di remis-
sione di querela della p.o., e rinviato all’udienza odierna
per la discussione, e la decisione all’esito della camera di
consiglio. Ad avviso di questo Uff‌icio il processo può essere
def‌inito con sentenza per estinzione del reato a seguito di
remissione di querela, derubricando il reato originario ex
art. 628 c.p., in quello diverso di cui all’art. 393 c.p.. Infat-
ti, a seguito delle indicazioni provenienti dalla remissione
di querela e dell’avvenuta riappacif‌icazione tra le parti,
si può agevolmente ritenere che il diverbio sfociato nella
sottrazione del telefono cellulare in epigrafe, sia stata una
banale lite tra f‌idanzati, degenerata nell’impossessamento
di un cellulare che l’imputato riteneva erroneamente di
propria spettanza, e in ogni caso era poi seguito un chia-
rimento e la restituzione dello stesso con risarcimento del
danno. L’animo esarcebato della vittima aveva condotta ad
una istintiva e poco meditata denuncia, successivamente
rientrata. Appare pertanto meglio afferente alla realtà dei
fatti una imputazione di esercizio arbitrario con violenza
sulle persone, in luogo della fattispecie originariamente
contestata dal P.M., alla luce dei chiarimenti su richiamati
e successivi al fatto. Il deposito dei motivi può avvenire
in giorni 90 per il carico che grava sull’Uff‌icio. (Omissis)
BREVI NOTE IN TEMA
DI RAPINA ED ESERCIZIO
ARBITRARIO DELLE PROPRIE
RAGIONI CON VIOLENZA
ALLE PERSONE
di Tommaso Giovanni Patrone
Tra i delitti contro il patrimonio l’articolo 628 del co-
dice penale, incrimina la condotta di rapina; trattasi di
reato complesso, ovvero di un tipo di delitto, i cui elemen-
ti costituitivi già rappresentano autonome fattispecie di
reato. Nella rapina l’aggressione al patrimonio e dunque
la sottrazione del bene altrui, è accompagnata da violenza
o da minaccia alla persona, tanto giustif‌ica il trattamento
sanzionatorio particolarmente severo e la procedibilità
necessariamente di uff‌icio.
Il secondo comma dell’articolo 628 del codice penale
incrimina altresì l’ipotesi di rapina impropria, ovvero
quelle fattispecie in cui la violenza o la minaccia vengo-
no poste in essere dopo la sottrazione del bene, e non per
impossessarsi dello stesso, come nei casi di cui al primo
comma della medesima norma, al f‌ine di garantire a sé, od
a terzi, il possesso del bene o l’impunità.
Il reato di rapina in esame si sostanzia nella sottra-
zione, da parte dell’imputato, di un telefonino dalle mani
della persona offesa, ex compagna di quest’ultimo, me-
diante una strattonata al polso; l’aggressione al patrimo-
nio, dunque, sarebbe consistita nella sottrazione e con-
seguentemente nell’impossessamento di un telefonino,
mentre la violenza alla persona sarebbe consistita in una
strattonata al polso, per consentire la migliore presa del
telefono.

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