Brevi note in tema di aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

AutoreRaffaella Monaldi
Pagine81-83
479
Rivista penale 5/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI ROMA
14 MARZO 2017, N. 3810
EST. SANTOLINI – IMP. C.
Danneggiamento y Aggravanti y Bene esposto alla
pubblica fede y Auto y Sussistenza dell’aggravante y
Esclusione y Condizioni y Conf‌igurabilità del reato
di danneggiamento y Esclusione per depenalizza-
zione.
. In tema di danneggiamento di un’auto, deve essere
esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
quando questa, lasciata parcheggiata sulla pubblica
via, sia rimasta sotto la diretta e continua sorveglian-
za del conducente, sì da doversi ritenere che il bene
non abbia sofferto alcuna forma di mancato controllo
durante lo svolgimento dell’azione lesiva caduta in-
teramente sotto la diretta percezione del possessore
dell’auto. (Nella specie è stata esclusa anche la respon-
sabilità dell’imputato in ordine al reato di danneggia-
mento a lui ascritto in quanto depenalizzato). (c.p.,
art. 625; c.p., art. 635)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ritualmente notif‌icato il P.M. citava a giu-
dizio C. per rispondere avanti questo Giudice del reato a
lui ascritto in rubrica.
Nel corso della istruttoria dibattimentale, svoltasi alla
presenza dell’imputato, le parti prestavano il consenso
alla utilizzazione degli atti d’indagine, quindi, all’odier-
na udienza, concludevano come da separato verbale ed il
Giudice decideva come da allegato dispositivo.
All’esito della istruttoria svolta va esclusa la respon-
sabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto in
quanto il delitto, esclusa l’aggravante contestata, perché
il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Ed invero, il presente giudizio prende le mosse da una
denuncia, sporta l’11 giugno 2013 da S., il quale ha lamen-
tato il danneggiamento dell’auto (omissis) che lasciava
momentaneamente parcheggiata in via (omissis) al f‌ine
di consumare un pasto veloce. In siffatto contesto, il de-
nunciante si avvedeva dalla vetrina del locale in cui si tro-
vava che un uomo, poi identif‌icato nell’odierno imputato,
si avvicinava alla vettura e subito dopo ne provocava una
profonda rigatura sulla f‌iancata sinistra con uno strumen-
to appuntito. L’imputato veniva immediatamente bloccato
ed ammetteva il fatto, giustif‌icando la sua condotta in ra-
gione dell’avvenuto parcheggio non consentito sulle stri-
sce pedonali.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve preliminar-
mente escludersi l’aggravante della esposizione del bene
alla pubblica fede, dal momento che la Suprema Corte
con una recente sentenza ha avuto modo di ritenere che
l’aggravante in parola sia sussistente nel solo caso di una
sorveglianza saltuaria e discontinua da parte del posses-
sore del bene lasciato incustodito. (Cass. sez. II n. 1 del 2
gennaio 2017).
Orbene, nel caso in esame emerge chiaramente dalla
querela che la vettura, lasciata parcheggiata sulla pubbli-
ca via, è rimasta sotto la diretta e continua sorveglianza
del querelante, sì da doversi ritenere che il bene non ab-
bia sofferto alcuna forma di mancato controllo durante lo
svolgimento dell’azione lesiva caduta interamente sotto la
diretta percezione del possessore dell’auto.
Ne deriva che dovendosi riqualif‌icare il delitto ai sensi
dell’art. 635 c.p., il reato deve intendersi estinto per inter-
venuta depenalizzazione. (Omissis)
BREVI NOTE IN TEMA
DI AGGRAVANTE
DELL’ESPOSIZIONE
ALLA PUBBLICA FEDE
di Raffaella Monaldi
La sentenza annotata offre lo spunto per una disa-
mina dei più recenti approdi giurisprudenziali sul tema
della conf‌igurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla
pubblica fede, aggravante insidiosa che accede in modo
quasi automatico nelle fattispecie di furto (come quelli
della merce esposta all’interno dei supermercati), e, non
di rado, in quelle di danneggiamento, come accaduto nel
caso di specie.
In detta ultima ipotesi la ritenuta sussistenza della
stessa preclude l’applicazione del D.L.vo n. 7/2016 che ha
abrogato la fattispecie di reato di danneggiamento cosid-
detto semplice, limitando la rilevanza penale alle condot-
te descritte nel novellato art. 635 c.p. (in dottrina, si veda

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