Brevi note in tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per omessa predisposizione di guard-rail

AutoreMichele D'Avirro
Pagine1152-1156
1152
giur
12/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assoluto-
rio dei giudizio. La necessità della individuazione del nes-
so di causalità in termini di certezza processuale impone,
infatti, che, nella ricostruzione del nesso eziologico, non
può assolutamente prescindersi dall’individuazione di tut-
ti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo cono-
scendo tali elementi è poi possibile analizzare la condotta
omissiva colposa addebitata al titolare della posizione di
garanzia per effettuare il giudizio controfattuale e veri-
f‌icare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientif‌iche e
delle massime di esperienza che si attaglino al caso con-
creto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta
(ma omessa), l’evento lesivo “al di là di ogni ragionevole
dubbio” sarebbe stato evitato.
In altri termini, la condanna al là di ogni ragionevole
dubbio implica, in caso di prospettazione di un’alternativa
ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi
di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da
far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla
stessa ipotesi alternativa. Nel caso in esame, i giudici del
merito, una volta individuata la condotta ritenuta dovero-
sa degli imputati (munire quel tratto di autostrada delle
barriere del tipo H3 o H4), quali erano disponibili sin dal
2002) hanno poi correttamente proceduto al giudizio contro
fattuale al f‌ine di verif‌icare se sussistevano le condizioni per
poter giungere alla conclusione, sulla base del compendio
probatorio disponibile ed esclusa l’interferenza di fattori
alternativi, che la condotta omissiva degli imputati era
stata condizione necessaria dell’evento con alto o elevato
grado di credibilità razionale o probabilità logica. Ed hanno
logicamente e correttamente affermato, come sopra eviden-
ziato, che non è possibile ritenere fondata la prospettazione
accusatola perché, in assenza di ogni elemento indicativo
dell’altezza del sollevamento delle ruote di sinistra della
motrice, manca la prova che la presenza di una barriera “a
norma” avrebbe evitato gli eventi mortali. E deve dunque
ritenersi che correttamente la sentenza impugnata ha rite-
nuto che non sussista la prova suff‌iciente idonea a superare
il ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole
dubbio implica, infatti, in caso di prospettazione di un’alter-
nativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli ele-
menti di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo
da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla
stessa ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio
ragionevole non può fondarsi su un’ipotesi alternativa del
tutto congetturale seppure plausibile (v. sentenza Sezione
I, 21 maggio 2008, Franzoni, rv. 240673; anche Sezione IV, 12
novembre 2009, Durante, rv. 245879).
Il compito della Corte di cassazione, quando viene de-
dotta la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio, è limitato a prendere atto di quanto accertato
dal giudice di merito e a valutare se appaia logicamente
motivato nella sentenza il raggiungimento dello standard
probatorio sopra ricordato. Non si può, invero, trascura-
re che la selezione e la valutazione delle prove spetta in
via esclusiva al giudice de merito, anche perché non c’è
nessuna prova che abbia un signif‌icato isolato, slegato o
disancorato dal contesto in cui è inserita e solo il giudice
di merito può apprezzarne la valenza attraverso la valuta-
zione complessiva di tutto il materiale probatorio; con la
conseguenza che persiste per la Corte di cassazione, nono-
stante le modif‌icazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
all’art. 606 c.p.p., il divieto di accesso agli atti istruttori,
quanto meno nel senso che la Corte di legittimità non po-
trebbe mai esaminare i singoli atti in modo separato ed
atomistico, restando pur sempre il giudizio di cassazione
un giudizio di sindacato sulla tenuta della motivazione,
cui è preclusa la pure e semplice rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
deduzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice
di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa (v. in questo senso,
Sezione I, 11 maggio 2006, Ganci ed altro, rv. 234111).
Nel caso in esame, i giudici del merito, permanendo,
per quanto sopra esposto, una insuperabile incertezza sul-
la ricorrenza della incidentalità causale tra le omissioni
contestate e gli eventi letali hanno incensurabilmente
ritenuto che non sussista la prova suff‌iciente idonea a
superare il ragionevole dubbio. I ricorsi vanno, pertanto,
rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
brevi note
in temA di responsAbilità
dell’ente gestore
di un’AutostrAdA per
omessA predisposizione
di guArd-rAil
di Michele D’Avirro
Il Fatto
La vicenda oggetto della pronuncia della Suprema
Corte riguarda un incidente stradale, a seguito del quale
erano stati tratti in giudizio, per rispondere del reato di cui
all’art. 589 c.p., i responsabili della società che gestiva la
tratta autostradale sulla quale si era verif‌icato il sinistro.
L’addebito agli imputati per omicidio colposo veniva arti-
colato, prospettando l’omessa predisposizione da parte degli
stessi di idonei sistemi di sicurezza, atti ad impedire, ad un
veicolo autoarticolato, il salto del guard rail e, conseguen-
temente, l’invasione della carreggiata nell’opposto senso
di marcia. In particolare, era contestata l’omessa adozione
di un guard-rail di materiale ed altezza idonei a contenere
impatti d’urto simili a quelli del sinistro trattato.

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