Brevi note su Corte Cost. n. 329/2010

AutoreFilippo Martini
CaricaAvvocato, Foro di Milano
Pagine587-590

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 329 del 2 dicembre 2009 interviene in modo sostanziale a risolvere una grave lacuna normativa dettata da una delle norme del Codice delle Assicurazioni (D.L.vo n. 209 del 7 settembre 2005) più controversa e che fin da subito aveva mostrato la sua complessità interpretativa e pratica: quella contenuta nell’art. 140 titolato “pluralità di danneggiati e supero del massimale”.

Tale norma ha solo parzialmente recepito il contenuto normativo dell’abrogato e sostituito art. 27 della Legge n. 990/69, discostandosi soprattutto dalla prassi giurisprudenziale che aveva nel corso degli anni disciplinato le modalità attuative e processuali dei contrapposti diritti e doveri che coinvolgono le parti destinatarie della norma .

Per un verso, infatti, la norma (nella vecchia, come nella nuova formulazione) tende a tutelare il diritto al ristoro del danno della vittima di sinistro stradale; dall’atro, si vuole che - in ipotesi di insufficienza del massimale di fronte a molteplici istanze risarcitorie - tutti i danneggiati non siano pregiudicati nel diritto al ristoro del danno verso il soggetto patrimonialmente più forte (l’assicuratore della RCA), ideando quindi una sorta di par condicio nella ripartizione proporzionale della riserva economica dell’assicuratore; infine, la norma è tesa a disciplinare i diritti e doveri della compagnia garante la responsabilità dell’autore del fatto illecito, attribuendole funzioni finalizzate proprio alla conservazione della integralità del diritto al ristoro proporzionale del danno di ogni vittima coinvolta nel sinistro stradale.

Il principio di base che vuole garantire la norma, come ideata dal legislatore della prima legge, è quello di onerare l’assicuratore del compito di liquidare a ciascun danneggiato una quota proporzionale corretta del massimale, in ragione delle rispettive istanze risarcitorie, sostanzialmente svolgendo una equazione matematica tra l’ammontare complessivo dei danni risarcibili e l’importo dato dalla esposizione massima della garanzia. Così, posto 100 il danno complessivo, se il massimale è pari a 70, a ciascun danneggiato spetterà la quota del 70% dei danni subiti ed accertati, fermo restando il diritto di pretendere le somme eccedenti il massimale dal responsabile civile in proprio.

Già una procedura come quella alla quale si è ispirato il legislatore della legge n. 990/69 prevedeva alcune complicazioni di natura pratica ed attuativa.

Innanzitutto, andava identificato il soggetto che doveva farsi carico della ricerca dei vari danneggiati e della collazione dei danni e delle legittime pretese avanzate da costoro, al fine di stabilire il complessivo importo dato dalla sommatoria dei danni alla quale riferire le singole quote dovute nel riparto proporzionale.

Da questo punto di vista l’art. 27, comma 2, della abrogata legge n.990/69, prevedeva una sorta di liberatoria dell’assicuratore privato condizionata alla diligente verifica della inesistenza di altri danneggiati, sola condizione che lo liberava da responsabilità per avere erogato (senza colpa) ad uno o più danneggiati una somma superiore a quella spettategli proporzionalmente .

Tale disposizione, dunque, attribuiva l’onere di ricerca de danneggiati all’assicuratore il quale veniva di fatto gravato del compito per così dire tecnicamente qualificato di istruzione del danno complessivo, finendo con lo svolgere il tramite ed il collettore di tutte le istanze risarcitorie, mettendole anche in una posizione di reciproco contraddittorio, finalizzato alla congrua e corretta ripartizione della propria riserva economica.

All’assicuratore dunque, veniva trasferita una funzione per così dire sociale di tutela della massa creditoria, con la finalità di ritenersi liberato di ogni propria obbligazione solo dimostrando, in una eventuale futura contestazione, di avere diligentemente adempiuto alla propria obbliga-Page 588zione tecnico-gestionale del sinistro, non potendo quindi essergli attribuita, ad esempio, l’improvvisa emergenza di un nuovo e sconosciuto danneggiato che avanzasse pretese a proprio favore ed in danno degli altri co-beneficiari.

E’ ovvio che, sul piano, pratico la disposizione in argomento lasciava ampi margini di incertezza, basti pensare alla difficoltà di rintracciare tutti gli aventi diritto, ovvero di concordare con tutti i danneggiati istanti non solo il danno a ciascuno riferibile, ma anche la quota di danno ripartita agli altri aventi diritto che...

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