DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010 - Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell''articolo 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 667/10/CONS). (11A00003)

L'AUTORITA'

Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «con Regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993, n. 253;

Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 1941, n.166 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 405/09/CONS, recante «Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del «Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2008, n. 197;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;

Considerato che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, ha inteso codificare l'avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e il diritto all'informazione nell'ambito dei servizi di media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi di media l'esercizio del diritto di cronaca, all'interno dei programmi d'informazione;

Ritenuto opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su piu' giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su piu' giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa cosi' come offerta alla visione del pubblico;

Considerata la necessita' di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari;

Considerato che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d'informazione generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento;

Considerata la necessita' di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, gia' trasmessi in modalita' lineare, anche come servizi a richiesta senza necessita' di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta;

Vista la delibera n. 303/10/CONS con la quale e' stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni dell'Autorita' formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni dell'Autorita' seguenti:

Art. 1

Definizioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto osserva in via preliminare che la disciplina sul diritto di cronaca rientra nel campo delle eccezioni al diritto d'autore, quindi il termine «diritto» sarebbe usato in senso atecnico, preferendo l'impiego del termine «facolta'».

Un soggetto sostiene, inoltre, che il Regolamento possa trovare applicazione solo per i rapporti transfrontalieri, mentre posizione contraria esprime altro soggetto, che e' dell'avviso che il campo di applicazione debba includere anche i rapporti tra emittenti nazionali.

Un soggetto sostiene, infine, che l'Autorita' non abbia il potere di definire la nozione di evento di grande interesse pubblico ne' di prevedere elenchi di eventi che soddisfino tale definizione.

Alcuni soggetti ritengono che l'elenco debba avere natura esemplificativa e non prescrittiva e propone di eliminare, all'art. 1, la locuzione «in particolare». Altro soggetto propone altresi' di equiparare i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby ai campionati mondiali di calcio e di concedere non solo il diritto ai brevi estratti della finale e delle semifinali, ma anche a tutte le partite nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby.

Un soggetto propone l'inserimento di eventi ulteriori rispetto a quelli gia' elencati, quali il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, la Festa dei lavoratori ed il Concerto del I maggio, il Festival dei due Mondi, il Giffoni Film Festival, il Festival del Cinema di Venezia, il Festival lirico Arena di Verona ed il Festival Internazionale del Film di Roma.

Un soggetto non condivide la previsione di un elenco esemplificativo di eventi di grande interesse pubblico, e propone una definizione generale che faccia riferimento agli «eventi culturali artistici religiosi, sportivi o di intrattenimento di straordinaria importanza, che presentano interesse per il pubblico in generale e sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva relativi a tali eventi».

Lo stesso ritiene imprecisa la definizione di titolare del diritto poiche' fa riferimento a soggetti che «detengono e gestiscono», e che dunque non sono necessariamente titolari; un soggetto ritiene tali definizioni superflue, in quanto la lunga tradizione del diritto d'autore consente di...

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