Brevi considerazioni in tema di telelaser

AutoreRenato Borri
CaricaMaresciallo ordinario dei Carabinieri di Piacenza
Pagine1226-1228

Page 1226

Il Giudice di pace di Chioggia, nell'accogliere il ricorso ritenendolo fondato, non è entrato particolarmente nel merito dell'omologazione delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni amministrative (nel caso specifico, ´Telelaser Ultralyteª), peraltro attualissimo, trattando solo marginalmente l'apparecchio.

In realtà la sentenza appare imperniata sulla legittimità dell'utilizzo di tale apparecchiatura le cui modalità di funzionamento (a differenza di altre quali ad esempio l'Autovelox) non sono tali da assicurare che l'autovettura inquadrata nel ´mirinoª coincida effettivamente con quella del trasgressore, poi fermata dagli agenti. Il ´Telelaserª non conserva infatti alcuna traccia del veicolo ´inquadratoª, né della velocità di transito del medesimo. Quest'ultima appare sul display ed è visibile dall'agente preposto al controllo, ma non viene memorizzata, né sarebbe successivamente ricavabile attraverso fotografie o altro, in quanto il successivo ´puntamentoª dell'apparecchio su di un altro veicolo, elimina ogni traccia della rilevazione di velocità effettuata in precedenza. Solo l'accortezza dei riflessi e la buona vista dell'agente accertatore garantirebbero dunque la corrispondenza tra l'auto ´inquadrataª dal ´Telelaserª e quella effettivamente fermata.

L'automobilista si troverebbe così esposto al rischio di errore dell'agente accertatore, il quale, in buona fede, potrebbe fermare un veicolo diverso da quello contro il quale aveva ´puntatoª il ´Telelaserª. Tale apparecchiatura non presenta quindi i requisiti prescritti dall'art. 345 del Regolamento di esecuzione al codice della strada, che al primo comma dispone testualmente: ´le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utenteª. La velocità deve dunque essere fissata in modo chiaro ed accertabile. Si osservi l'utilizzo del verbo ´fissareª, da cui traspare la preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia fissata, cioè resa ferma, certa, verificabile.

Lo stesso accade per l'espressione ´in modo chiaro ed accertabileª. Tralasciando l'aggettivo ´chiaroª (il cui significato è intuitivo e non necessita di particolare attenzione), anche l'aggettivo ´accertabileª si pone nella stessa ottica legislativa. ´Accertabileª deriva infatti sempre da ´certoª e significa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT