Brevi considerazioni sul danno da fermo tecnico

AutoreAugusto Bonazzi
Pagine242-243

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La proprietaria di un autoveicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale conviene in giudizio il responsabile dell'incidente e, in solido, la sua compagnia di assicurazione, per il ristoro dei danni subiti. Il procuratore dell'attrice quantifica il danno conteggiando, oltre alle spese necessarie per le riparazioni comprensive di Iva, come per legge, anche il danno da fermo tecnico dell'autoveicolo, indicando a teste, quale prova della sussistenza del suddetto danno, il caporeparto dell'autocarrozzeria presso la quale il mezzo attoreo era stato riparato.

1) La sentenza in commento viene segnalata per la soluzione adottata dal giudicante con riferimento alla prova dell'esistenza del danno da fermo tecnico: il giudice di pace, tenuto conto che parte attrice non ha fornito elementi circa l'obiettiva entità del danno provocatole dal fermo tecnico ha quantificato il medesimo danno in via equitativa mentre ha presunto la sua esistenza sulla sola base della dichiarazione rilasciata in sede di prova testimoniale dall'incaricato della riparazione.

Si considera fermo tecnico (inteso come danno emergente) il danno determinato dal mancato uso dell'autovettura e dal contestuale pagamento infruttuoso durante il periodo di sosta forzata delle spese generali dell'auto (assicurazione r.c., bollo, canone leasing, ecc.). Si intende per fermo tecnico non tutto il tempo in cui il mezzo di fatto non ha circolato, ma quello strettamente necessario per eseguire a regolaPage 243 d'arte le riparazioni dei danni causati dal sinistro (questo periodo temporale ben può constatare con le indicazioni delle ore di manodopera impiegata dal meccanico, contenuta nella fattura).

Il danno da fermo tecnico «... è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo, e cioè quel danno che corrisponde alla sua mancata utilizzazione per l'altrui colpa...» e «... incombe sul danneggiato l'onere di provare l'obiettiva entità del danno provocatogli dall'inerzia del mezzo...» (Giudice di pace di Ancona, sentenza n. 274/98 in questa Rivista n. 5-6/99, p. 15). Più specificamente, con riferimento all'onere probatorio, è necessaria «... la prova in concreto del fermo tecnico da parte del danneggiato e solo successivamente, potrà essere effettuata la sua liquidazione in via equitativa...» (Cass. civ. 7 febbraio 1996, n. 970, in Arch. giur. circ. e sin. 1997, p. 635).

Per il perseguimento di questo scopo è necessario applicare il principio...

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