Brevi note in tema di compenso del curatore fallimentare
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Gianfranco TARANTINO 1459
Brevi note in tema di compenso del curatore fallimentare
S: 1. Premessa: modiche e irreclamabilità del decreto di liquidazione. – 2. Successione di più
curatori e proporzionalità del compenso. – 3. Segue: la liquidazione del compenso.
1. L’art. 37 del d.lgs. n. 5/2006, rubricato “Modiche all’articolo 39 del regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 267”, al primo – e unico – comma dispone testualmente: “All’ar-
ticolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modicazioni:
a) al primo comma, le parole: ‘ministro per la Grazia e giustizia’ sono sostituite dalle seguen-
ti: ‘ministro della Giustizia’; b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: ‘Se nell’incari-
co si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed
è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.’; c) al terzo
comma, le parole: ‘se vi è luogo’ sono soppresse.” La relazione illustrativa si limita ad enun-
ciare che “La principale novità contenuta nell’articolo in commento riguarda l’inserimento
del criterio di proporzionalità nella determinazione del compenso nale qualora nell’incarico
si siano succeduti più curatori”. La disposizione in commento non ha subito alcun inter-
vento ad opera del d.lgs. “correttivo” n. 169/2007.
Come è agevole notare, la novità di maggior rilievo apportata dalla riforma al previ-
gente testo dell’art. 39 è costituita dall’aggiunta di un nuovo comma (precisamente il
terzo del nuovo testo), inserito tra i primi due e il terzo del testo precedente, rimasti so-
stanzialmente invariati. Sicchè, rispetto al passato, il nuovo testo dell’art. 39 è ora com-
posto da quattro comma (anziché tre), di cui il terzo appunto introdotto ex novo. Tale
modica di carattere sistematico può ritenersi indubbiamente confortata dalla lettera del
citato art. 37 dlgs. n. 5/2006: “dopo il secondo comma, è inserito il seguente”, ove il termine
‘seguente’ non può che ritenersi riferito, appunto, a ‘comma’, e quindi il terzo comma del
precedente testo dell’art. 39 “slitta” nella nuova formulazione al quarto comma.
Per il resto, le uniche altre variazioni consistono nella sostituzione – in ne al primo
comma – del precedente “Ministro per la Grazia e giustizia” con l’attuale “ministro della
Giustizia”, e nella soppressione – in ne all’ultimo comma – della frase “se vi è luogo”,
che a dire il vero appariva alquanto pleonastica.
Da notare, peraltro, che è rimasta immutata – come nel previgente testo – la irre-
clamabilità del decreto del tribunale di liquidazione del compenso. Scelta criticabile,
perché, se prima in linea con la generale irreclamabilità dei provvedimenti del tribunale
(prevista dall’ultimo comma del precedente testo dell’art. 23), ora costituisce invece
un’eccezione alla regola esattamente inversa della generale reclamabilità di tali provvedi-
menti, disposta dal primo comma del nuovo art. 26. Né, in un sistema appunto di ge-
nerale reclamabilità dei provvedimenti endofallimentari, è dato intravvedere un’apprez-
zabile ratio che giustichi tale eccezione. Tant’è che, almeno a prima vista, si potrebbe
essere indotti a ritenerla, più probabilmente, una semplice dimenticanza del legislatore
della riforma, piuttosto che una precisa scelta dello stesso; dimenticanza però “avallata”
anche in sede di “correttivo”, il che indurrebbe a dubitare della attendibilità di una se-
conda “svista” del legislatore. D’altronde, quello in esame parrebbe – almeno a prima
vista – l’unico caso residuale di irreclamabilità, e lo è certamente in tema di disciplina
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