Brevi note sull'arbitrato fra nuove regole e persistenti criticità

AutoreMadia D'Onghia
Pagine103-107
Brevi note sull’arbitrato fra nuove regole e persistenti
criticità
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Nel commentare, nel 1987, la voce Arbitrato per il Digesto, Bruno Veneziani,
riconoscendo in tale istituto «grandi potenzialità», evidenziava come «la disci-
plina legislativa [fosse] però sempre riuscita ad ingabbiar[lo] saldamente con
una rigida serie di limitazioni».
Invero, la possibilità di afdare la risoluzione delle controversie di lavoro agli
arbitri è sempre stata accompagnata da speciche cautele, se non da un atteggia-
mento di vera e propria difdenza e chiusura.
Il codice civile del 1940 vietava in assoluto il ricorso all’istituto, escludendo
le controversie di lavoro dal novero di quelle arbitrali sia in forza di compro-
messo sia di clausola compromissoria e questo valeva anche per le controversie
sindacali collettive.
Il divieto per il compromesso venne confermato dalla legge di riforma del
processo del lavoro del 1973 per le materie assoggettate a tale rito, ma si consen-
tì il ricorso alla clausola compromissoria se prevista dai contratti o dagli accordi
collettivi.
Da quel momento la scelta della via arbitrale veniva subordinata alla preco-
stituzione sindacale e al rispetto di speciche modalità: la garanzia della facoltà
delle parti di adire l’autorità giudiziaria; lo svolgimento di un arbitrato di diritto,
la possibilità dell’impugnazione per nullità del lodo anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti o accordi collettivi.
Ma nella regolamentazione del 1973 sopravvive, riprendendo ancora le pa-
role di Veneziani, «quel tradizionale atteggiamento di difdenza verso ogni mi-
naccia al monopolio giurisdizionale dello Stato […] che – grazie anche alla mi-
nore permeabilità con la realtà sociale del diritto processuale – si [era] insinuata
nell’ambito di un intervento legislativo fortemente innovatore».
Resiste, dunque, il primato della funzione giurisdizionale, ritenuta evidente-
mente più afdabile per la garanzia dei diritti dei lavoratori.
Il sistema di divieti e cautele che ha caratterizzato la disciplina legislativa
dell’arbitrato rituale ha fatto orire il ricorso a quello libero che, sorto nella
prassi agli inizi del ‘900, ha trovato il suo primo riconoscimento legislativo con
riferimento ai licenziamenti individuali nell’art. 7, L 604/1966.
La L. 533/1973 ha subordinato anche il ricorso a tale species alla previsione
delle fonti collettive e alla condizione che non sia pregiudicata la facoltà delle
parti di adire l’autorità giudiziaria.

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