LEGGE 13 febbraio 2006, n. 70 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 5204):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)

    il 30 luglio 2004.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 20 settembre 2004 con pareri delle

    commissioni I, V, VI e IX.

    Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2004 ed

    il 10 novembre 2005.

    Esaminato in aula il 1 dicembre 2005 ed approvato il

    22 dicembre 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3708):

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede

    referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni

  6. , 5, 6 e 8.

    Esaminato dalla 3 commissione il 17 e 24 gennaio 2006.

    Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto

    n. 3708-A) relatore sen. Provera.

    Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006

    ACCORDO

    TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

    SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO

    INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIA BOSNIA ERZEGOVINA successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

    Art. 1

    I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

    1 - TRASPORTO VIAGGIATORI

    1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

    Art. 2

    In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediarite autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

    1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

    Art. 3

  7. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

  8. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite.

  9. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

    Art. 4

    I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

    Art. 5

  10. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

  11. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le Autorita' medesime.

  12. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

  13. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.

  14. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una...

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