LEGGE 7 giugno 2011, n. 10 - Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di medicina e chirurgia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e' autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalita' del predetto articolo, in conformita' con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalita' di applicazione.

  1. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresi' essere disposti contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalita' previste dai contratti collettivi di lavoro.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalita' operative di gestione del fondo.

  3. Con priorita' per i soggetti che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalita' di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonche' del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. In conformita' con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresi' autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

  5. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa...

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