LEGGE 7 giugno 2011, n. 10 - Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di medicina e chirurgia.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e' autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalita' del predetto articolo, in conformita' con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalita' di applicazione.
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I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresi' essere disposti contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalita' previste dai contratti collettivi di lavoro.
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Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalita' operative di gestione del fondo.
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Con priorita' per i soggetti che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalita' di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonche' del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
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In conformita' con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresi' autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.
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Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i definanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa...
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