, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di sistemi informativi e statistici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.

442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori; Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il curriculum vitae; Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente ´Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)ª; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante ´Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30ª; Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale; Visto il documento ´L'e-government per un federalismo efficienteª, approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica, espresso in data 2 settembre 2004; Acquisito il parere dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, espresso in data 8 settembre 2004; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 3 settembre 2004; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nella riunione del 23 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Principi e criteri generali

  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante ´Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30ª, la borsa continua nazionale del lavoro e' un sistema aperto e trasparente per favorire le attivita' d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.

  2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione (di seguito denominate: ´persone in cerca di occupazioneª), agli operatori pubblici e privati autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominati ´operatoriª) e ai datori di lavoro di decidere di incontrarsi in maniera libera e di scegliere liberamente i servizi da utilizzare.

  3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato: ´Ministeroª) attraverso un canale di interscambio e cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.

  4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa e' realizzata secondo il modello tecnico ed organizzativo previsto dal documento ´l'e-government per un federalismo efficiente, - una visione condivisa, una realizzazione cooperativaª approvato nella Conferenza unificata il 24 luglio 2003.

  5. Al fine di consentire il piu' rapido avviamento della borsa continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori presenti sul territorio regionale.

  7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte dagli operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite dei nodi informativi regionali.

  8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi della borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.

  9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo l'integrazione con i sistemi operanti nell'ambito dell'Unione europea.

    Art. 2.

    Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro

  10. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono definite, rispettivamente negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le informazioni minime relative alle candidature e alle richieste di personale, comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti territoriali di diffusione dei dati.

  11. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi regionali solo su base volontaria e non possono essere oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati relativi all'appartenenza a liste speciali.

  12. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le informazioni di cui agli allegati A e B, nonche' i dati che consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli operatori detentori delle informazioni.

  13. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni la cui risposta e' costituita da dati che risiedono su piu' archivi presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'identificazione degli operatori che detengono i dati.

    Art. 3.

    Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro

  14. L'integrazione a livello nazionale dei nodi informativi regionali del sistema della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 1, comma 2, e' assicurata dai servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 4, sulla base degli...

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