DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2010, n. 14 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 25 maggio 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura);

Visto il comma 4 dell'art. 14 (Sistema elettivo dell'assemblea del consorzio) della L.P. n. 9/2007 che stabilisce che 'Con regolamento sono disciplinati le fasce di contribuenza, le modalita' e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e per l'elezione del consiglio di amministrazione.';

Vista la deliberazione n. 929 di data 23 aprile 2010 recante:

'Riapprovazione con modifiche del 'Regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)', a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo.'.

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizione 1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le fasce di contribuenza, il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica, il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio di amministrazione. Definisce inoltre l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica.

  1. Nel prosieguo di questo regolamento per 'fasce di contribuenza' si intende il gruppo di proprietari di immobili tenuti al pagamento di una ben individuata aliquota contributiva.

    Art. 2

    Elettorato attivo e passivo 1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, disciplinato dall'art. 15 della legge provinciale, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall'art. 25 della legge provinciale.

    Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o piu' ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante e' iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.

  2. I rappresentanti delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprieta' delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente proprietari.

  3. Per le comunioni, salvo quanto diversamente stabilito con delega, il diritto di voto e' esercitato dall'intestatario della quota maggiore e, in caso di parita', dal soggetto piu' anziano. Le comunioni intestate ai medesimi proprietari, pur se site in comuni diversi, sono cumulate e danno diritto a un solo voto, che viene espresso nel collegio dove ricade la comproprieta' soggetta a maggior contribuzione.

  4. Il condominio e' iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta con l'indicazione della particella edificale e ha diritto ad un solo voto espresso dall'amministratore o da un suo delegato.

  5. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto e' esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

  6. I soggetti indicati dal comma 1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta e cumulano in capo a ciascuno di essi i contributi pagati anche in riferimento a piu' immobili di proprieta', pur se siti in comuni diversi.

  7. Per le persone giuridiche e per gli enti non riconosciuti l'iscrizione...

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