Bp Covered Bond S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali").

Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 15 del 4 febbraio 2010, BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che, nell'ambito del programma di cessioni ai sensi di un contratto "quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio 2010 indicato nel summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 21 dicembre 2010 da CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA n. 00218400166 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del T.U. Bancario al n. 3336.5, societa' appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop. (il "Cedente") tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 29 novembre 2010 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 29 novembre 2010, risultavano nella titolarita' del Credito Bergamasco S.p.A: e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati dal Credito Bergamasco S.p.A., ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti nel Credito Bergamasco S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui originati tramite filiali del Credito Bergamasco S.p.A.; 3. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia; 4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 5. mutui denominati in euro; 6. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata; 7. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 29 novembre 2010 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 9 che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 8. mutui che siano retti dal diritto italiano; 9. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi...

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