Bp Covered Bond S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali").

BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data 13 gennaio 2012 ha concluso con il Banco Popolare Societa' Cooperativa e il Credito Bergamasco S.p.A. (i "Cedenti") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione i Cedenti hanno ceduto e cederanno, e BP Covered Bond ha acquistato e dovra' acquistare dai Cedenti, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante da mutui fondiari e/o ipotecari residenziali e mutui fondiari e/o ipotecari commerciali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere (a) e (b), rispettivamente, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). Ai sensi del predetto Contratto di Cessione, BP Covered Bond ha acquistato pro soluto in data 13 gennaio 2012 da CREDITO BERGAMASCO S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 00218400166 ed iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del T.U. Bancario al n. 3336.5, societa' appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 7 gennaio 2012 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 7 gennaio 2012, risultavano nella titolarita' del Credito Bergamasco S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Credito Bergamasco S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Credito Bergamasco S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano: a. una o piu' persone fisiche residenti in Italia, ovvero b. una o piu' persone giuridiche aventi sede sociale in Italia; 3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4. mutui denominati in euro; 5. mutui con decorrenza della prima rata di ammortamento (per tale intendendosi la prima rata comprensiva di una componente capitale antecedente) alla data del 7 Gennaio 2012; 6. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 7 Gennaio 2012 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 (A) che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero (B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 7 Gennaio 2012 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 (B) che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'60%. Ai fini dei paragrafi (A) e (B) del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la...

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