Spv 2 Covered Bond S.R.L. Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007.

SPV 2 Covered Bond S.r.l. (la cui denominazione sociale e' stata modificata in "MPS Covered Bond 2 S.r.l." con delibera dell'assemblea dei soci del 27 aprile 2012 in corso di registrazione e di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese in quanto nei termini, di seguito la "Societa'"), comunica che in data 30 aprile 2012 ha concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"), nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite istituito da BMPS, un contratto quadro di cessione di attivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto quadro di cessione BMPS cedera' e la Societa' dovra' acquistare da BMPS, periodicamente e pro soluto, crediti ipotecari residenziali e/o crediti ipotecari commerciali e/o crediti nei confronti di enti pubblici nonche' crediti, titoli o altri attivi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 del decreto n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 30 aprile 2012, la Societa' ha acquistato pro soluto da BMPS tutti i crediti ipotecari residenziali (i "Crediti") che alla data del 27 aprile 2012 (la "Data di Valutazione") (salvo ove diversamente previsto) rispettavano: (A) i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): 1. che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad uso di abitazione, in conformita' con la legislazione e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana; 2. l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava l'ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda l'80% del valore del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo; 3. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio...

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