DELIBERA 22 settembre 2014 - Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio. (Delibera n. 424). (14A07501)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Rilevato che in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un articolo «Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video con minorenni» riportante il testo di una parte dell'interrogatorio del 6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente, tra l'altro, numerosi particolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la moglie nonche' dati riferiti alla madre, al padre, al fratello e al figlio minorenne;

Visto l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalita' giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del medesimo Codice (dignita', riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

Rilevato che questo limite opera in termini piu' incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale (art. 11, comma 2, del codice di deontologia);

Visto l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico - quale risulta essere quello alla base della vicenda - il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, e' dunque tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialita' dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

Rilevato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell'essenzialita' dell'informazione impone ai giornalisti di...

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