DELIBERA 9 luglio 2014 - Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351). (14A05709)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Rilevato che in data odierna, 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia relativa ad un'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfittando della sua attivita' professionale;

rilevato che l'ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime;

Rilevato che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori;

Rilevato che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime;

Considerato che l'insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati gia' pubblicati, rendono via via piu' agevole l'identificazione delle vittime;

Visto l'art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);

Visto l'art. 734-bis che sanziona penalmente la divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;

Visto l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalita' giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del medesimo Codice (dignita', riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Visto l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta di...

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