Bioetica e consenso: una riflessione

AutoreCristina Colombo
Pagine685-687

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  1. La problematica concernente la tutela della vita e dell'integrità psico-fisica del cittadino pone oggi all'attenzione del giurista, del medico e dell'opinione pubblica questioni delicatissime tra le quali rientra il discusso tema della bioetica 1. In particolare, la possibilità che il cittadino ha di scegliere se sottoporsi ad un determinato trattamento medico trova le sue basi non solo in una scelta razionale, ma anche in valutazioni etiche e morali che chiamano in causa il medico e il giurista 2.

    Tale argomento è sicuramente di grande attualità per il sanitario che può trovarsi di fronte a casi di notevole difficoltà solutoria non solo dal punto di vista medico, ma pure, appunto, da quello bioetico.

    Un caso tipo potrebbe essere quello di un'operazione su minore, in anestesia generale. Come dovrà comportarsi il medico se, per ipotesi durante l'intervento si verrà a scoprire una neoplasia, non precedentemente rilevata dalla radiografia: dovrà portare a termine l'operazione o dovrà chiudere la breccia operatoria per ottenere il consenso dei genitori? E ancora, il plurimenzionato caso dei testimoni di Geova: qualora fossero necessarie delle trasfusioni di sangue, dovrà prevalere l'opinione del medico o il sentire religioso della famiglia?

    Da queste prime e «semplici» - rispetto a casi come quelli riguardanti la fecondazione artificiale, la tutela dell'embrione, la clonazione umana, le sperimentazioni genetiche, l'eutanasia ecc. - questioni, che trovano i loro fondamenti nella interazione tra bioetica e consenso, appare subito evidente che, seppure numerosissime parole sono state spese a riguardo, la complessità della problematica e la presenza di soluzioni ancora aperte forniscono sempre argomenti su cui riflettere e scrivere.

    L'esistenza di rapporti e di punti di contatto tra bioetica 3 e diritto è infatti un dato certo tanto che i problemi che rientrano nel campo della bioetica comprendono questioni di carattere sia etico che giuridico. Pertanto è difficile immaginare una bioetica senza l'apporto giuridico sulle scelte interpretative e di politica del diritto, così come non è immaginabile un diritto che affronti gli stessi temi di bioetica senza l'apporto dell'etica propria della comunità e segnatamente dei destinatari dell'intervento normativo. Si è cercato perciò di trovare una definizione di bioetica che potesse, con un minimo di precisione, soddisfare i diversi rapporti tra le discipline citate. Tuttavia, l'unica definizione concordemente accolta, presente ormai da circa cinque lustri, è risultata questa: «La bioetica è qualcosa di chiaramente incerto, caratterizzato da posizioni nuove e diverse fra loro, per la varietà e la complessità dei temi affrontati, nonché per le diverse discipline a confronto» 4. Si tratta per alcuni di una disciplina che si occupa di etica e per altri di filosofia applicata giuridicamente all'attività medico-chirurgica. Diritto e bioetica convivono allora in un rapporto di interazione reciproca anche se, come vedremo, caratterizzato non già dalla dimensione statica della dogmatica, ma da quella dinamica del dibattito inconcluso.

    È allora evidente che il termine bioetica presenta confini non ancora del tutto definiti, potendo individuare al contempo una conchiusa disciplina di stampo filosofico ovvero un vasto terreno di confronto - e, spesso, di scontro - fra discipline diverse 5.

    Appare da subito chiara la presenza di una potenziale «frizione» nel rapporto tra diritto - sistema normativo per eccellenza - e bioetica. E proprio la conseguenza di questo contrasto ha portato a differenti orientamenti, che hanno proposto di collocare, a fianco della bioetica, un «biodiritto» cioè un diritto direttamente rivolto alle problematiche mediche 6. Per modificare l'approccio al problema bisognerebbe convincersi che il compito del diritto è fare cose con regole, pur riconoscendo i limiti intrinseci della norma giuridica e accettando i rapporti di rango che attualmente si instaurano tra valori, consenso, ed efficacia delle norme. Le aspettative verso il diritto vanno però esaminate attraverso il criterio del linguaggio giuridico. Se il medico e il biologo sono lontani dal linguaggio adoperato dal giurista, ai loro occhi volti più alla forma che non alla sostanza, il filosofo guarda al giurista come un retore disinvolto indirizzato ad aggiustare la cornice legale intorno a quadri morali diversi tra loro. Si potrà pertanto giungere ad una conclusione: precisamente, il linguaggio del campo bioetico viene utilizzato in modo diversificato ed è proprio questa polifunzionalità di tipo semantico che insidia le poche certezze della bioetica. Alla base del problema stanno, allora, i concetti utilizzati per parlare di uomo, a partire da quello di persona.

    La tradizione giuridica segue dunque la via della soggettività attraverso la quale la tutela giuridica dell'uomo finisce per sorreggersi sulla necessità-opportunità del rispetto dell'essere umano. Discutere della tutela dell'uomo in «bioetica» significa allora guardare ai modi e ai limiti in cui si traduce in norme giuridiche «l'imperativo di rispetto» dell'essere umano 7.

  2. Ora, abbandonata la necessaria premessa esposta fino a questo punto, veniamo ad analizzare la situazione italiana. A questo proposito si può subito affermare con sicurezza che nel nostro Paese il profilo etico ha quasi sempre prevalso sull'aspetto giuridico della bioetica, e ciò è dovuto soprattutto al peso della Chiesa 8 sulle questioni mediche oltre che alla mancata evoluzione e adeguamento del settore della responsabilità medica rispetto alle...

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