DECRETO 21 luglio 2011 - Attuazione della direttiva 2010/51/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all''immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all''inclusione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide nell''allegato I della direttiva. (11A16777)...

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del N,N-dietil-m-toluammide, per il tipo di prodotto 19, "Repellenti ed attrattivi", e' il 1° agosto 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di repellenti ed attrattivi, aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/51/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per repellenti ed attrattivi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide e' il 31 luglio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 luglio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei repellenti ed attrattivi contenenti N,N-dietil-m-toluammide gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 luglio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 luglio 2012;

Considerato che, dopo il 31 luglio 2014 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide rientranti nella categoria dei repellenti ed attrattivi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella...

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