I criteri di bilanciamento tra satira, libera espressione del pensiero e tutela del sentimento religioso

AutoreMaria Rosaria Piccinni
Pagine503-514
MARIA ROSARIA PICCINNI
I CRITERI DI BILANCIAMENTO TRA SATIRA,
LIBERA ESPRESSIONE DEL PENSIERO
E TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO
S: 1. Il caso del film e delle vignette su Maometto e il problema della
raffigurazione del sacro nel mondo islamico. – 2. La definizione del diritto di
satira e i limiti al suo esercizio. – 3. La tutela penale del sentimento religioso
nell’ordinamento italiano e le caratteristiche del reato di vilipendio. – 4. I limiti
della satira a sfondo religioso. – 5. Il conflitto tra libertà di espressione e libertà
di religione nell’interpretazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
1. La diffusione del lm americano “The innocence of muslim” sulla vita
del Profeta Maometto1 e la pubblicazione di nuove vignette satiriche da parte
del periodico francese Charlie Hebdo2, hanno scatenato reazioni e proteste
in tutto il mondo arabo, dalle condanne legittime del lm deliberatamente
offensivo nei confronti dell’Islam, alla violenza degli estremisti che ha por-
tato all’uccisione dell’ambasciatore americano in Libia. Non si tratta della
prima provocazione contro l’Islam che scatena simili reazioni: già nel 2005
1 Il trailer della pellicola Innocence of Muslims (Innocenza dei musulmani) è stata diffuso su
Youtube da Morris Sadek, un egiziano di religione cristiana, che risiede negli Stati Uniti ed è cono-
sciuto per le sue posizioni contro l’Islam. Lo sceneggiatore del lmato è Nakoula Basseley, 55 anni,
cristiano copto d’origine egiziana. Nel trailer di 14 minuti, Maometto viene rappresentato come un
personaggio folle, imbroglione e donnaiolo che considera accettabili gli abusi sessuali sui bambini
e in numerosi episodi il profeta viene palesemente irriso.
2 Il direttore del periodico francese satirico aveva giù pubblicato nel 2005 altre vignette satiriche
sul Profeta dell’Islam, ed era stato assolto dai giudici francesi dal reato di diffamazione aggravata in
danno di «une persone ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non appartenance à une etnie, une nation, une race ou une religion déterminée» ( art.
33, al. 3, l. 29 luglio 1881, mod. nel 1972: Loi sur la liberté de la presse). Il Tribunale francese mo-
tivava la sua pronuncia di assoluzione affermando che «le contexte et les circonstances de sa publi-
cation dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser
directement et gratuitement l’ensemble des musulmans», in particolare sostenendo che la capacità
lesiva della condotta offensiva si attenua, tendenzialmente no a scomparire, grazie alla consape-
volezza che il pubblico ha di accedere ad un sito caratterizzato dalla presentazione esasperatamente
paradossale di temi anticlericali e destinata, come ogni rappresentazione satirica, a non essere presa
sul serio. Cfr. N. C, Diritto di satira e libertà di religione, in N. F, D. L,
La Libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali, Firenze
University Press, Firenze, 2009, pp. 23-49.

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