Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispetti...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater

inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni concernente l'istituzione e la disciplina

dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito

dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21

dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di

certificazione dei corrispettivi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre

1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10

novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul

valore aggiunto e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26

febbraio 1999, n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al

Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante disposizioni per la semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, recante la proroga del termine di cui

all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 28 dicembre 2000;

Su proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga dei termini

  1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione

    degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei

    all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento, recante norme

    per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia d'imposta sugli

    intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.

    544, gia' prorogato al lo gennaio 2001 dal regolamento emanato con decreto del Presidente

    della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177, e' ulteriormente prorogato al 1o ottobre 2001.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000

    CIAMPI

    Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Del Turco, Ministro delle finanze

    Visto, il Guardasigilli: Fassino

    Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001

    Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51

    N O T E:

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico

    delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

    Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo:

    - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della

    Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' riportato nelle note all'art. 1.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti

    aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica

    previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

    emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di

    legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

    l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano norme generali

    regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

    dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

    - Si riporta il resto dell'art. 74-quater, inserito nel

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter,

    dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:

    "Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'

    spettacolistiche). 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al

    presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al

    comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle

    manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali

    l'imposta e' dovuta all'atto del pamento del corrispettivo.

  2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese

    assolvono gli obblighi di...

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