Bibliografia

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@Benini Lorenzo Di Biase G. Alessandro. La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ed. La Tribuna, Piacenza 2010, pp. 286, € 23,00

Il Volume in recensione recepisce le significative novità introdotte dalla L. 120/10 in tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, offrendo al lettore una utilissima guida operativa, nella quale sono affrontate tutte le problematiche sostanziali e processuali correlate alla disciplina in esame. In particolare vengono presi in considerazione argomenti quali: le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza, l’apparato sanzionatorio; la misura della confisca del veicolo; il rifiuto di sottoporsi all’accertamento; la successione delle leggi penali nel tempo; il regime delle circostanze aggravanti e delle cause estintive del reato. Completano l’Opera una utile appendice normativa, un interessante apparato di formule, la prassi amministrativa più recente e le prime circolari emanate dopo la riforma, che contengono indicazioni particolarmente utili per gli operatori del settore.

F.R.

@Boiero Livio. L’uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, in Il Vigile Urbano n. 4/2010, p. 18

L’articolo sintetizza, anche illustrando le più recenti linee giurisprudenziali formatesi al riguardo, il divieto di utilizzo degli apparecchi radiotelefonici durante la guida posto dall’art. 173 c.s., con riferimento ai fondamenti normativi, alla ratio ad essi sottesa, alle condotte sanzionate, alle conseguenti sanzioni amministrative ed accessorie applicabili ed all’obbligo della contestazione immediata della violazione. In particolare, viene evidenziato come il divieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici posto dall’art. 173, secondo comma, c.s., ricomprenda non solo l’effettuazione di conversazioni telefoniche, ma anche qualsiasi altra modalità di utilizzo dell’apparecchio, quale l’invio e la lettura di messaggi e la ricerca di dati nella rubrica. L’accertamento della violazione può essere effettuato anche a distanza dall’agente e senza la necessità di contestazione immediata della violazione, e la veridicità del relativo verbale di accertamento non può essere esclusa e confutata mediate la mera affermazione di possibili errori di percezione dell’agente accertatore dovuti alla distanza dal veicolo o mediante la mera allegazione di tabulati telefonici dai quali emerge che al momento dell’infrazione non vi era stata alcuna...

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