DECRETO 22 marzo 2012 - Decreto del Ministro per i beni e le attivita'' culturali recante modalita'' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. (12A10642)

Capo I

Produzione


Sezione I

Disposizioni comuni

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente criteri di maggiore efficacia e sostenibilita' finanziaria;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 febbraio 2012;

A d o t t a il seguente decreto:

Art. 1

Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana

  1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

  2. L'istanza, da presentare per via telematica, dovra' contenere tutti gli elementi richiesti nel provvedimento di cui al successivo art. 2, comma 1, del presente decreto e, in particolare:

    1. la dichiarazione che il film e' destinato prioritariamente alla fruizione del pubblico nelle sale cinematografiche, e solo successivamente alle altre forme di fruizione; tale obbligo non si applica ai cortometraggi;

    2. la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

    3. la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

  4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'Amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

  5. A pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

    Capo I

    Produzione


    Sezione I

    Disposizioni comuni

    Art. 2

    Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo

  6. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di concessione del contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Le istanze devono essere presentate utilizzando la modulistica on-line mediante accesso allo sportello telematico presente nel sito della Direzione generale per il cinema, secondo le specifiche e le modalita' individuate con decreto del direttore generale per il cinema. Nel medesimo decreto e' elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilita', deve essere allegata alla domanda.

  7. L'istanza puo' contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo. Per le istanze di riconoscimento del solo interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a mille euro, ridotto a duecento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per quelle che contengono anche una richiesta di contributo, l'importo e' pari a tremila euro, ridotto a ottocento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a cento euro, ridotto a cinquanta euro nel caso di richiesta del solo riconoscimento di interesse culturale.

  8. Nel caso in cui le istanze contengano anche la richiesta di concessione del contributo, dovra' essere specificato l'importo e la sua destinazione, ossia se il predetto contributo e' richiesto per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.

  9. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.

  10. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, che, anche mediante audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di cento euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente e' ridotto a cinquanta euro. Per i cortometraggi, l'importo e' ridotto a venti euro.

  11. La comunicazione di qualsiasi variazione, effettuata successivamente alla richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, comporta la revoca del riconoscimento e del contributo eventualmente concesso.

    Capo I

    Produzione


    Sezione I

    Disposizioni comuni

    Art. 3

    Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la concessione del contributo

  12. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito: a) dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»); b) dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite all'art. 4, comma 4. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione. Con decreto del direttore generale per il cinema, sono fornite le indicazioni necessarie per una corretta computazione delle singole voci di costo di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

  13. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

  14. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero non possono essere complessivamente inferiori al 16% del costo industriale del film. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 13% del costo industriale, riferito ad un numero di copie non inferiore a 20 per i lungometraggi, ridotto a 10 per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato che dovra' contenere anche l'indicazione chiara delle spese da sostenere per tali finalita', ha facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti percentuali o di copie di cui al precedente periodo: 1) i film riconosciuti di interesse culturale con punteggio superiore a 70 punti secondo i criteri previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto; 2) i progetti filmici che indichino un preventivo non superiore ad 1.500.000 euro, importo ridotto a 750.000 euro per le opere prime e seconde; 3) i documentari, i cortometraggi e le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano; 4) i progetti filmici da realizzare in digitale. La Commissione ha anche la facolta' di esonerare del tutto dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatta salva una spesa minima, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie, ovvero di master digitale, per la partecipazione a festival.

  15. Nell'ipotesi di coproduzioni o...

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