ERRATA-CORRIGE - Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, recante: "Approvazione dello statuto della Societa' italiana autori ed editori."(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n166 del 19 luglio 2001)

ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attivita'

culturali, recante: "Approvazione dello statuto della Societa' italiana autori ed

editori.". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del

19 luglio 2001).

L'"allegato" al decreto ctato in epigrafe,

riguardante lo "Statuto della Societa' italiana autori ed editori", pubblicato da pag. 42 a pag. 45 della suddetta Gazzetta Ufficiale, e' corretto e ripubblicato nel testo qui di seguito riportato

"Allegato

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Art. 1.

Struttura e funzioni

  1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a

    base associativa con sede in Roma.

  2. Essa svolge le seguenti funzioni

    1. esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno; d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi; f) svolge le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate; g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario; h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

    Art. 2.

    Base associativa

  3. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa' consorelle.

  4. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.

  5. La qualita' di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Societa' del verificarsi delle condizioni di seguito indicate

    1. aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno; b) aver maturato attraverso la Societa' somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda; c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Societa' per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.

  6. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento delle qualita' di associato ordinario, e' tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per

    1. perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsti al comma 1; b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio; c) radiazione; d) morte; e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica; f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Societa' quando questa sia inferiore ai quattro anni; g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

  7. L'associato ordianario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

    All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

    Il caso di comportamenti di particolare...

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