ERRATA-CORRIGE - Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, recante: "Approvazione dello statuto della Societa' italiana autori ed editori."(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n166 del 19 luglio 2001)
ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, recante: "Approvazione dello statuto della Societa' italiana autori ed
editori.". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del
19 luglio 2001).
L'"allegato" al decreto ctato in epigrafe,
riguardante lo "Statuto della Societa' italiana autori ed editori", pubblicato da pag. 42 a pag. 45 della suddetta Gazzetta Ufficiale, e' corretto e ripubblicato nel testo qui di seguito riportato
"Allegato
STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI
Art. 1.
Struttura e funzioni
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La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a
base associativa con sede in Roma.
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Essa svolge le seguenti funzioni
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esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno; d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi; f) svolge le attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate; g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario; h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
Art. 2.
Base associativa
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Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso le societa' consorelle.
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Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.
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La qualita' di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Societa' del verificarsi delle condizioni di seguito indicate
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aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno; b) aver maturato attraverso la Societa' somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda; c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Societa' per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.
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Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento delle qualita' di associato ordinario, e' tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per
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perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita' previsti al comma 1; b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio; c) radiazione; d) morte; e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica; f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Societa' quando questa sia inferiore ai quattro anni; g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.
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L'associato ordianario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.
All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.
Il caso di comportamenti di particolare...
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