DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008 - Modalita'' di ammissione al beneficio del 5 per mille dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per l'anno finanziario 2008 la destinazione - in base alla scelta del contribuente e nei limiti imposti dal comma 8 del citato art. 3, come incrementati dall'art. 45, comma 1-ter), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31 - di una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, a finalita' di:

sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita';

finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

Rilevata la necessita' di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della citata legge n. 244 del 2007, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 dell'art. 3, della legge sopra richiamata;

Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale gli enti non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni

  1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

  2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.

  3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2008 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

  4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

  5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologiadi appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 14 aprile 2008, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 18 aprile 2008, di una versione aggiornata...

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