REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2011, n. 6 - Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attivita' sportiva e per l'impiantistica sportiva.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I,

II n. 30 del 13 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attivita' sportive, motorie e ricreative.

Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi per l'attivita' sportiva e per l'impiantistica sportiva di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 19/2009.

  1. La Regione puo' concedere contributi, in particolare, per la realizzazione di:

    1. manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

    2. progetti di promozione sportiva;

    3. progetti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l'ammodernamento e la ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

    Art. 2

    Destinatari dei contributi e dei benefici finanziari 1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all'art. 1 gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro organizza nel territorio regionale eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o realizza progetti innovativi di promozione sportiva.

  2. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui all'art. 1, relativamente all'impiantistica sportiva, gli enti locali proprietari di impianti e i soggetti privati, proprietari e/o gestori d'impianti.

  3. La Regione puo' concedere contributi e benefici finanziari per promuovere e valorizzare lo sport umbro e l'attivita' dei suoi atleti anche al di fuori del territorio regionale, nell'ambito dell'integrazione tra le politiche sportive, turistiche, culturali ed economiche prevista dall'art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 19/2009.

    Art. 3

    Concessione dei contributi ai Centri di attivita' motoria 1. Le associazioni, le societa' sportive e gli enti di promozione sportiva titolari e/o gestori dei Centri di attivita' motoria (C.A.M.) possono accedere ai contributi e benefici finanziari di cui al presente regolamento esclusivamente nel caso in cui siano in possesso del Certificato dello Sport leale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 e nel caso in cui l'ordinamento sociale sia stato adeguato a quanto disposto dall'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping).

    Art. 4

    Presentazione delle domande per i contributi e i benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva.

  4. I soggetti di cui all'art. 2 trasmettono al Servizio regionale competente la domanda per la concessione dei contributi e benefici finanziari, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

  5. Le domande inoltrate dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

  6. Sono dichiarate inammissibili le domande dei soggetti che, alla data di cui al comma 1, non hanno rendicontato l'attivita' per cui e' stato concesso contributo dalla Regione due anni prima.

  7. La domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda deve essere corredata da:

    1. relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale sono evidenziate le finalita' e gli obiettivi sportivi, promozionali, educativi, sociali e turistici che s'intendono perseguire, nonche' i tempi previsti per la realizzazione dell'evento;

    2. bilancio economico preventivo dell'iniziativa;

    3. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente il contributo, se trattasi di prima domanda o se lo stesso ha subito variazioni;

    4. ultimo bilancio economico finanziario sociale approvato dall'organo collegiale competente;

    5. notizie sull'affiliazione/adesione alla Federazione nazionale e/o Ente di promozione sportiva.

  8. Ogni soggetto richiedente puo' formulare un numero massimo di tre domande ogni anno per altrettante iniziative.

  9. Il procedimento amministrativo per la concessione dei contributi e dei benefici finanziari deve essere concluso entro il 30 giugno di ciascun anno.

    Art. 5

    Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per le manifestazioni sportive 1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti di cui all'art. 2 che intendono realizzare, esclusivamente sul territorio regionale, le manifestazioni sportive qualificate nazionali ed internazionali in base alle seguenti caratteristiche:

    1. nel caso di attivita' sportiva individuale:

      1) la manifestazione e'...

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