LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2011, n. 3 - Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanita' e di edilizia agevolata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 24 maggio 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, 'Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio'.

  1. Dopo il comma 2 dell'art. 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e' inserito il seguente comma: '2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalita' del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, cosi' come le modalita' di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato'.

    Art. 2

    Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, 'Asili nido' 1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 22-bis (Superamento consentito della capacita' ricettiva per le iscrizioni). - 1. Il comune gestore del servizio di asilo nido puo' accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacita' ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.

  2. In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacita' ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell'art. 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potra' accogliere contemporaneamente piu' di due bambini oltre il limite di capacita' ricettiva ordinaria della sezione'.

    Art. 3

    Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, 'Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano' 1. L'art. 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 7 (Concorso alle spese). - 1. L'accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell'ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

  3. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalita' omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

    1. delle condizioni economiche dei soggetti interessati;

    2. della rilevanza sociale delle prestazioni;

    3. della composizione del nucleo familiare.

  4. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali'.

  5. Dopo il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e' inserito il seguente comma: '7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell'autorizzazione o dell'accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia e' autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio'.

  6. Dopo il comma 2 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: '2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attivita' socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalita' del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, cosi' come le modalita' di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato'.

  7. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e' inserito il seguente comma: '2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l'attuazione dei servizi sociali di cui all'art. 1, la Provincia puo' stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano'.

    Art. 4

    Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, 'Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani' 1. I commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

    '1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

    1. l'accompagnamento abitativo;

    2. la casa di riposo;

    3. il centro di degenza;

    4. la comunita' alloggio.

  8. L'accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensita' per persone anziane nell'organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni'.

  9. L'art. 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 10 (Regolamento di esecuzione). - 1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all'art. 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione'.

  10. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: '2.

    L'accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento tra l'ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio e' svolto'.

  11. La lettera d) del comma 1 dell'art. 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40-ter della legge provinciale 30...

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