Un bene sottoposto a fermo amministrativo, già in epoca precedente all'apertura della procedura fallimentare, può essere oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione?

AutoreChiara Picardi
Pagine91-93
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Rivista penale 3/2017
Varie
UN BENE SOTTOPOSTO
A FERMO AMMINISTRATIVO,
GIÀ IN EPOCA PRECEDENTE
ALL’APERTURA DELLA
PROCEDURA FALLIMENTARE,
PUÒ ESSERE OGGETTO
DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PER DISTRAZIONE?
di Chiara Picardi
L’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di espro-
priazioni di beni mobili registrati, disciplina il fermo am-
ministrativo. Tale istituto giuridico, di cui il legislatore
non fornisce una espressa def‌inizione, è stato successiva-
mente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza una
misura cautelare, volta ad indurre il debitore all’adempi-
mento; per altra parte della elaborazione pretoria è stata,
addirittura, ritenuta una forma di esecuzione anticipata
del credito, vantato dallo Stato, sui beni del debitore, equi-
parabile, per molti aspetti, al pignoramento mobiliare e,
dunque, ad una speciale forma di inizio della procedura di
esecuzione forzata. (1)
Il fermo amministrativo, dunque, secondo quest’ultima
scuola di pensiero, può perf‌ino legittimare la sospensione,
in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debi-
to, e quindi di un credito del privato contribuente, liquido
ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato,
al f‌ine eventuale di operare una compensazione legale di
esso, con un credito vantato a sua volta dallo Stato nei
confronti del privato ma, in questo caso, anche se non at-
tualmente liquido ed esigibile.
Tale “misura cautelare amministrativa”, può natural-
mente avere ad oggetto beni mobili di proprietà sia di per-
sone f‌isiche che giuridiche, essendo queste ultime sempre
maggiormente equiparate alle prime, ancor più segnata-
mente dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 231/2001.
Invero la casistica giurisprudenziale, nonché quella
commerciale, testimoniano che frequentemente le società
i cui beni mobili sono attinti da fermo amministrativo già
vertono nella maggior parte dei casi in crisi di liquidità
f‌inanziaria, ovvero in un momento di vita dell’azienda in
cui la stessa grava in una situazione debitoria non indiffe-
rente, tanto da essere addirittura sottoposta, non di rado,
a procedura fallimentare.
Ebbene, stante la natura del fermo amministrativo e la
complessità delle diverse procedure fallimentari a cui ogni
società insolvente può essere sottoposta, va evidenziata la
diff‌icoltà di coordinare la predetta misura cautelare con
tale procedura di salvaguardia delle ragioni creditorie, po-
sta a presidio della par condicio creditorum.
L’articolo 51 della legge fallimentare, R.D. n. 267/42,
prevede che: “Salvo diversa disposizione della legge, dal
giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione in-
dividuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti matu-
rati durante il fallimento può essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nel fallimento”.
La norma sembra risolvere, chiaramente, il problema
dei rapporti tra il fermo amministrativo e la procedura fal-
limentare, tanto da poter affermare che tale norma venga
applicata anche per i crediti sorti prima del fallimento,
inibendo anche in questo caso la prosecuzione o l’inizio di
alcuna azione individuale esecutiva o cautelare.
Quindi nel corso della procedura fallimentare al fermo
amministrativo, sulla base del predetto articolo 51 L.F.,
non può conseguire la procedura di espropriazione forza-
ta.
Tuttavia, come già accennato, la casistica giurispru-
denziale ci impone di analizzare le criticità del fermo
amministrativo, non solo in relazione alla procedura fal-
limentare, in cui invero il dato normativo lascia ben pochi
dubbi interpretativi, bensì in ordine ai rapporti tra la pre-
detta misura cautelare ed il reato di bancarotta fraudolen-
ta per distrazione prefallimentare.
Tale complessa f‌igura delittuosa è prevista dagli artico-
li 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n 1 e dall’artico-
lo 223 del R.D. n. 267/42, e si sostanzia in diverse condotte,
tutte poste in essere al f‌ine di ottenere un ingiusto prof‌it-
to, o di recare pregiudizio ai creditori.
Queste ultime norme, quindi, incriminano le condotte
dell’imprenditore o di un suo alter ego, conformemente a
quanto statuito dall’articolo 223 L.F., il quale abbia distrat-
to, occultato, dissimulato, distrutto, dissipato i beni socie-
tari, abbia riconosciuto passività inesistenti, ed altresì
abbia sottratto, distrutto, o falsif‌icato i libri o le altre scrit-
ture contabili, o li abbia tenuti in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari, tali condotte devono essere poste in essere al

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