LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d''Austria, relativo all''approfondimento della cooperazione transfrontaliera, ...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 586):

Presentato dall'on. Luigi Li Gotti il 16 maggio 2008.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª

(Affari esteri), in sede referente, l'11 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite il 30 luglio 2008;

17 settembre 2008; 18 novembre 2008; 17 e 18 dicembre

2008;

Esaminato in aula il 4 giugno 2008, 18 dicembre 2008 e approvato in un Testo Unificato con il disegno di legge n.

905 presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)

e con gli atti nn. 955 (Compagna); 956 (Valditara) e 960

(Rutelli e Zanda).

Camera dei deputati (atto n. 2042):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III

(Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, V, IX, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 24 febbraio

2009; 10, 12, 17 e 26 marzo 2009.

Esaminato in aula il 4 maggio 2009 ed approvato, con modificazione, il 6 maggio 2009.

Senato della Repubblica

(atto n. 586-905-955-956-960-B):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª

(Affari esteri) in sede referente, il 12 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalle commissioni riunite il 21 maggio 2009 e

16 giugno 2009.

Esaminato in aula il 9 giugno 2009 ed approvato il 24

giugno 2009.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 9:

- Il libro secondo del codice penale reca: «Dei delitti in particolare».

- Il titolo III del libro II del codice penale reca:

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

.

- Il capo I del titolo III del libro II del codice civile reca: «Dei delitti contro l'attivita' giudiziaria».

- Il testo degli articoli 368; 371-bis; 371-ter, 372,

374, 375, 378 e 379 del codice penale, e' il seguente:

Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.

La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

.

Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza dl non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma

10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

.

Art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore). -

Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

.

Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

.

Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta; o istanza, e questa non e' stata presentata.

.

Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna...

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