UBI FINANCE CB 2 S.R.L. BANCO DI BRESCIA S.P.A. ('BBS') BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. ('BPCI') BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. ('BPA') BANCA CARIME S.P.A. ('CARIME') - Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la 'Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite'), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il 'Testo Unico Bancario') e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il 'Codice Privacy').

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 40 del 3 aprile 2012, UBI Finance CB 2 S.r.l. comunica che, in forza di un atto di cessione sottoscritto in data 28 marzo 2013, con efficacia a decorrere dal 1 aprile 2013, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo BBS ") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti BBS"), che alla data del 28 febbraio 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: (1)che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o, (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;

ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile;

(2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

(3)che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;

(4)che sono disciplinati dalla legge italiana;

(5)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

(6)che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

(7)in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore;

(8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

(9)che sono stati interamente erogati;

(10)che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. e ad esclusione delle persone fisiche prive di rating interno), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie;

(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banco di Brescia S.p.A.) o fisso;

(12) garantiti da ipoteca di primo grado. (13) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2012;

(14) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 31 dicembre 2013;

(15) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (16) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ovvero (B) crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche che non sono e non erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A. diversi da quelli per i quali non sia prevista una specifica periodicita' di ammortamento o per il quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per alcune scadenze;

(17) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

(18) che siano registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia e siano in possesso delle seguenti caratteristiche: (i) siano disciplinati dal diritto italiano, prevedano che il rimborso sia effettuato sulla base di un piano di ammortamento e siano denominati in euro;

(ii) siano in possesso di rating, rilasciato da Cerved Group non peggiore di "Baa 7" (cioe' con rating pari a: "Aa1";

"Aa2";

"Aa3";

"A4";

"A5";

"A6", "Baa7") e/o siano in possesso di rating interno sul Perimetro Validato Corporate, a cui corrisponde una PD non superiore a 1%;

(iii) abbiano un capitale nominale residuo non inferiore a Euro 500.000;

(iv) siano stati erogati a societa' non finanziarie, Enti pubblici o Istituzioni nazionali o sovranazionali residenti nell'area Euro;

(19) la cui proposta di contratto sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

(20) che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: EREL (Ente Religioso), SNR (Societa' o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana), EPG (Enti privati con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro);

(21) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;

(b)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

(c) che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;

(d) che sono disciplinati dalla legge italiana;

(e)che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

(f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

(g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

(h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

(i) che sono stati interamente erogati;

(j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;

(k) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie;

(l) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i...

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