DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 62 - Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 'Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura', ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone la concessione a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione di interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni causate da fitopatie o infestazioni parassitarie purche' rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 di data 27 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 ed in particolare l'art. 10 in materia di aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie ed alle infestazioni parassitarie;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e, in particolare, l'art. 50, che prevede le competenze dei Servizi fitosanitari regionali, relative, tra l'altro, al controllo e alla vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi;

all'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate; alla prescrizione di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti; al controllo o alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria e alla messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fotosanitaria;

Visto l'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), in materia di competenze dell'ERSA e, in particolare, il comma 3, lettera n-ter), il quale prevede che l'ERSA assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria, attuando attivita' diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.

1348, recante nell'allegato A 'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali', con la quale e' accorpato in ERSA il Servizio fitosanitario regionale, gia' afferente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, secondo l'allegato B;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, recante nell'allegato A 'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali' e, in particolare, l'art. 106 del medesimo allegato, che prevede che il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA eserciti, tra l'altro, le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale, la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali, la diagnostica fitopatologica, irroghi le sanzioni amministrative previste dalle normative fotosanitarie, realizzi programmi di intervento diretto, attui programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico e corrisponda gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011 che stabilisce misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv.

actinidiae;

Preso atto che il medesimo provvedimento ministeriale dispone tra l'altro un piano di azione per la prevenzione e il controllo della batteriosi (allegato I), nonche' il disciplinare della produzione vivaistica delle piante di actinidia e del relativo materiale di moltiplicazione (allegato II);

Ritenuto necessario individuare e porre in atto misure fitosanitarie per eradicare, contenere ed impedire la diffusione del cancro batterico dell'actinidia al fine di prevenire gravi danni economici al comparto della citata coltura;

Preso atto che con le note dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, Servizio fitosanitario e chimico di data 8 giugno 2011 prot. 5857 e di data 20 luglio 2011 prot. 7241 viene fornito un quadro aggiornato della situazione della diffusione della batteriosi sia in ambito nazionale, sia in ambito regionale e si quantificano nell'importo di Euro 200.000,00 gli interventi a titolo di indennizzo da erogare alle aziende agricole a seguito delle perdite causate dalla malattia a fronte della applicazione delle misure fitosanitarie prescritte;

Ritenuto di emanare il regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae nell'ambito del programma dell'ERSA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, al fine di dare attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002;

Ritenuto di finanziare gli indennizzi in argomento, utilizzando le risorse disponibili del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2456...

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