Riforma del condominio. Testo base adottato dalla Commissione giustizia in data 23 maggio 2012
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Arch. loc. e cond. 4/2012
Varie
RIFORMA DEL CONDOMINIO
TESTO BASE ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
IN DATA 23 MAGGIO 2012 (*)
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
1. 1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal se-
guente:
«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). - Sono ogget-
to di proprietà comune dei proprietari delle singole unità
immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal
titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune,
come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingres-
so, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del
portiere, la lavanderia e gli stenditoi;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi
centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas,
per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizio-
namento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per
l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo,
anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino
al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale
dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari,
fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle norma-
tive di settore in materia di reti pubbliche».
2. 1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). - Le dispo-
sizioni del presente capo si applicano, in quanto compati-
bili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici
abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117».
«Art. 1117-ter. - (Tutela delle destinazioni d’uso). - In
caso di attività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti
comuni, i condomini rappresentanti almeno un sesto del
valore dell’edificio possono chiedere all’amministratore
di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata ces-
sazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere
all’amministratore di convocare l’assemblea».
3. 1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal se-
guente:
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comu-
ni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni,
salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale
al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle
parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contri-
buire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d’uso della propria
unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzio-
namento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento
delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’im-
pianto e per la sua conservazione e messa a norma».
4. 1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal se-
guente:
«Art. 1119. - (Indivisibilità). - Le parti comuni del-
l’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le
stesse siano state sottratte all’uso comune, rispettando
la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità
immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111
e seguenti.
Ai fini della procedura di divisione di cui al primo
comma, è fatta salva la facoltà di ciascun condomino di
rinunciare ai propri diritti ovvero di cederli ad altro con-
domino».
5. 1. Il secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile
è sostituito dai seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal quarto
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazio-
ni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurez-
za e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destina-
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