DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20 - Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n.20

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di

uso e custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.

121; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato

´Corpoª, e' dotato della bandiera d'Istituto.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana

´Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.ª ´Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello...

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