DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222 - Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell''articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (10G0241)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e' condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentativita' in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell'organismo

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, e' il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile e' il seguente:

Art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti.

Testi unici compilativi). - 1. All'articolo 17 della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»

sono inserite le seguenti: «e previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta

;

  1. e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

    del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete

    .

    2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:

    Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

    a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

    b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

    c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

    d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

    2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal

    Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del

    Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

    Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del

    Consiglio dei ministri.

    3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell' articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di

    Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal

    Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell' articolo 16, primo comma, numero

    3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054

    del 1924, dell' articolo 17, comma 25, della legge 15

    maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo

    .

    - Il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24

    dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge finanziaria 2008) e' il seguente:

    634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31

    ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

    b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo

    9, comma 1-bis, lettera...

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