Banco di Napoli S.P.A. Isp Obg S.R.L. Intesa Sanpaolo S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ISP OBG S.r.l. ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di Napoli) (e, congiuntamente, i Cedenti) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. cederanno e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A., periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi crediti pecuniari derivanti da: (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 31 maggio 2012, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e in blocco dai Cedenti ogni e qualsiasi Credito, derivanti dai Mutui Ipotecari, che rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni rispettivamente alla data del 22 febbraio 2012 per Banco di Napoli e del 31 marzo 2012 per Intesa Sanpaolo (ciascuna una Data di Individuazione): CRITERI COMUNI (1) nel caso di crediti ipotecari residenziali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile; (b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alla Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di societa' semplice, di fatto o impresa individuale); (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi, oppure (2) nel caso di crediti ipotecari commerciali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile; (b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi; oppure (3) nel caso di crediti derivanti da esposizioni verso pubbliche amministrazioni: crediti derivanti da finanziamenti il cui rimborso e' a carico degli enti di seguito indicati ovvero crediti garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito: (a) le amministrazioni pubbliche di Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; (b) le amministrazioni pubbliche di paesi diversi dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; (c) gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. e che, alla Data di Individuazione, soddisfacevano i seguenti criteri specifici per ciascun Cedente: CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO INIZIALE INTESA SANPAOLO (A) (1) alla data del 31 Marzo 2012 appartenevano alla societa' Adriano Finance 2 S.r.l ("Adriano Finance 2") e soddisfacevano i seguenti criteri:

(a) derivano da mutui ipotecari concessi in forza di contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo Adriano") ceduti da Intesa Sanpaolo ad Adriano Finance 2 in data 15 dicembre 2008 cosi' come da pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 dicembre 2008 e 27 dicembre 2008, da avviso pubblicato nel registro delle Imprese di Milano in data 31 dicembre 2008 e come comunicato ai relativi mutuatari con l'invio di apposita comunicazione cartacea da parte di Intesa Sanpaolo; (b) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Adriano o, in caso di successivo frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Intesa Sanpaolo in relazione all'accollo interessato; (c) i debitori sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615) residenti in Italia cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; (d) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a titolo di capitale ed interessi contrattuali dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Intesa Sanpaolo a tale data superiore (i) al 101% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero (ii) qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata semestrale; (e) derivano da mutui che prevedono data di fine ammortamento successiva al 31 marzo 2012; (f) derivano da mutui che hanno capitale residuo a scadere e scaduto complessivamente superiore a Euro 4.000; (g) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008, n. 126 (cd "Convenzione ABI - MEF"); (h) derivano da mutui che non hanno fruito ne' stanno fruendo dei disposti del Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd 'Fondo Gasparrini'); (i) derivano da mutui che alla Data di Individuazione non stavano fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi a sostegno delle famiglie in difficolta' ed in particolare da: (i) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; (ii) Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009, n. 77. (j) non derivano da mutui la cui garanzia ipotecaria e' iscritta su un immobile sito in Emilia Romagna o nella provincia di Rovigo; (k) derivano da mutui che sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile e semestrale, ovvero (ii) a tasso variabile indicizzato...

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