Legge 21 marzo 2001, n. 84: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica. Attivazione dell'intervento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), della suddetta legge (garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane dannegg...

Egregio operatore, La informiamo che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 31 ottobre 2002, e' stata disposta la ripartizione della quota di competenza del Ministero delle attivita' produttive del «Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani» istituito dalla legge in oggetto (di seguito Fondo).

In base a tale decreto, risulta assegnato il seguente importo

Euro 2.691.840 per la concessione di garanzie su finanziamenti a piccole e medie imprese (PMI) italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999.

A seguito del completamento degli adempimenti per la messa a disposizione dell'importo di cui sopra e tenuto conto degli indirizzi dell'apposito Comitato di Ministri di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 84/2001, il Comitato agevolazioni - istituito presso la SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998 - nella riunione del 21 maggio 2003, ha approvato la presente circolare, contenente le necessarie disposizioni per l'attivazione operativa dell'intervento in questione.

  1. Beneficiari.

    PMI danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999, tenendo presente che

    le PMI sono quelle cosi' definite dalla disciplina comunitaria, con riferimento al bilancio dell'anno 1999; i mancati pagamenti devono derivare da operazioni di esportazione, effettuate nel rispetto delle norme vigenti in Italia e nella Repubblica Federale di Jugoslavia e, ove necessario, debitamente autorizzate dalle autorita' competenti; le operazioni di esportazione devono derivare da contratti (o documentazione equivalente) stipulati in data antecedente al 31 marzo 1999; i mancati pagamenti devono essere debitamente documentati dall'impresa richiedente e accertati, per quanto possibile, presso le competenti autorita' locali jugoslave, dal Ministero delle attivita' produttive, che a questo scopo potra' avvalersi dei canali piu' opportuni (tra cui l'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale di Jugoslavia e l'ICE); i mancati pagamenti, verificatisi a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999, devono essere relativi a rate di crediti scadute nel periodo dal 1° gennaio 1999 alla data della domanda di garanzia; nel caso in cui i mancati pagamenti in questione fossero originariamente espressi in valute diverse dall'euro, il loro controvalore in euro, ai fini dell'intervento previsto dalla presente circolare, e' determinato in base al tasso di cambio vigente alla data di arrivo della domanda, di cui al successivo punto 2, alla SIMEST.

  2. Domanda.

    Le imprese italiane interessate presenteranno le richieste di concessione della garanzia, che dovranno pervenire alla SIMEST successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale ed entro 3 mesi dalla stessa data, utilizzando il modulo di domanda di cui all'allegato 1. In ogni caso, la documentazione necessaria (come da elenco di cui al modulo di domanda) dovra' essere completata entro il suddetto termine di 3 mesi, pena la dichiarazione di decadenza da parte del Comitato agevolazioni.

    Una volta completati gli accertamenti di competenza del Ministero delle attivita' produttive di cui al quarto alinea del precedente punto 1, sara' compilata la lista delle imprese eleggibili alla concessione della garanzia con l'indicazione per ciascuna di esse dell'importo dei mancati pagamenti accertati.

    Il Comitato agevolazioni deliberera' quindi la concessione della garanzia alle singole imprese sulla base del seguente criterio: fatti salvi i limiti di cui ai successivi punti 3 e 4, l'importo assegnato di cui alla premessa sara' ripartito m misura proporzionale ai mancati pagamenti accertati di ciascuna impresa eleggibile.

  3. Finanziamento.

    Il finanziamento, che l'impresa deve reperire autonomamente sul mercato bancario, puo' coprire fino al 100% dei mancati pagamenti in questione e puo' avere una durata fino a 5 anni, con piano di ammortamento di tipo francese o italiano (senza preammortamento) e con rate di rimborso scadenti semestralmente o annualmente.

    Il contratto di finanziamento tra l'impresa richiedente e la banca deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di concessione della garanzia e l'erogazione del finanziamento deve avvenire entro tre mesi dalla data di stipula del contratto: il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca della garanzia.

    Detto contratto di finanziamento dovra' contenere pena la revoca della garanzia, l'espresso vincolo di destinazione delle somme erogate allo scopo di sopperire ai mancati pagamenti in questione (ovvero a parte di essi), nonche' l'espresso obbligo dell'impresa richiedente di destinare a riduzione o estinzione del finanziamento, con pari valuta, gli eventuali pagamenti che dovesse ricevere dalle imprese jugoslave a riduzione o estinzione degli stessi mancati pagamenti.

  4. Garanzia.

    La garanzia ai sensi della legge n. 84/2001 e' concessa a titolo gratuito, in misura non superiore all'85% del finanziamento di cui al punto precedente (tale percentuale deve intendersi riferita al solo capitale e non anche agli interessi ed agli accessori) e in un rapporto...

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