Azioni di cognizione

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venirvi, senza pregiudizio del dirit-
to di difesa1.
2. Chiunque non sia parte del giu-
dizio e non sia decaduto dall’eser-
cizio delle relative azioni, ma vi
abbia interesse, può intervenire ac-
cettando lo stato e il grado in cui il
giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di
parte, quando ritiene opportuno che
il processo si svolga nei confronti
di un terzo, ne ordina l’intervento2.
CAPO II – AZIONI
DI COGNIZIONE
Art. 29.AZIONE DI ANNULLAMENTO
1. L’azione di annullamento per
violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere si propone nel
termine di decadenza di sessanta
giorni3.
Art. 30.AZIONE DI CONDANNA
1. L’azione di condanna può essere
proposta contestualmente ad altra
azione o, nei soli casi di giurisdi-
1 Intervento volontario, art. 50; intervento
nel giudizio di impugnazione, art. 97; de-
correnza del termine per la proposizione
dell’intervento, art. 42, co. 2; legittimazione
dell’interventore in primo grado a proporre
appello, art. 102; intervento in appello per
opposizione di terzo alla sentenza già impu-
gnata, art. 109.
2 Intervento per ordine del giudice, art. 51.
3 Notificazione del ricorso per l’azione di
annullamento, art. 41, co.2.
zione esclusiva e nei casi di cui al
presente articolo, anche in via au-
tonoma4.
2. Può essere chiesta la condanna
al risarcimento del danno ingiusto
derivante dall’illegittimo esercizio
dell’attività amministrativa o dal
mancato esercizio di quella obbli-
gatoria. Nei casi di giurisdizione
esclusiva può altresì essere chiesto
il risarcimento del danno da lesio-
ne di diritti soggettivi. Sussistendo
i presupposti previsti dall’articolo
2058 del codice civile, può essere
chiesto il risarcimento del danno in
forma specifica5.
3. La domanda di risarcimento per
lesione di interessi legittimi è pro-
posta entro il termine di decadenza
di centoventi giorni decorrente dal
giorno in cui il fatto si è verificato
ovvero dalla conoscenza del prov-
vedimento se il danno deriva diret-
tamente da questo. Nel determinare
il risarcimento il giudice valuta tut-
te le circostanze di fatto e il com-
portamento complessivo delle parti
e, comunque, esclude il risarcimen-
4 Sentenza di condanna, art. 34, co. 1, lett.
c); condanna generica, art. 34, co. 4; azione
risarcitoria da ritardo nella conclusione del
procedimento, art. 133, co. 1, n. 1, lett a);
pronunzia risarcitoria nel giudizio di annul-
lamento, art. 34, co. 3; notificazione del ri-
corso per la condanna dell’Amministrazio-
ne anche al beneficiario del provvedimento
illegittimo, art. 41, co. 2.
5 L’art. 2058 del c.c. (risarcimento in forma
specifica) è riportato in appendice.

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