La proponibilità dell'azione giudiziaria in materia di indennizzo diretto

AutoreAldo Fittante
CaricaAvvocato, foro di Firenze
Pagine797-799

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A circa un anno dall'inizio dell'applicazione della procedura di indennizzo diretto, è possibile constatare la sussistenza di un problema interpretativo più volte emerso nella recente giurisprudenza di merito in ordine alla proponibilità dell'azione giudiziaria di risarcimento a fronte di una lettera risarcitoria priva degli elementi prescritti dal legislatore. In particolare, la giurisprudenza di merito ha evidenziato una serie di dubbi su quelli che sono i requisiti della richiesta stragiudiziale di risarcimento e sulle conseguenze di natura processuale derivanti dall'inosservanza degli stessi.

In proposito, preliminarmente è opportuno soffermarsi sui nuovi oneri previsti a carico del danneggiato-assicurato dalla disciplina in materia di indennizzo diretto in sede di invio e redazione della lettera risarcitoria, presupposto per l'instaurazione della procedura liquidativa stragiudiziale.

Per quanto riguarda la forma dell'istanza iniziale di indennizzo, l'art. 145 del CDA (D.L.vo 209 del 2005) ha stabilito, per il danneggiato, la necessità di rivolgere alla propria Compagnia la richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviandone per conoscenza una copia anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto. Tuttavia il D.P.R. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni Private) ha disatteso il rigore della disposizione codicistica di cui all'art. 145, stabilendo espressamente all'art. 5 che «La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento».

In altri termini dunque, il regolamento attuativo ha introdotto un vero e proprio principio di equipollenza delle suddette forme di presentazione della richiesta stragiudiziale di risarcimento diretto, ferma restando la diversa forza probatoria dei mezzi individuati dal legislatore.

Passando a quello che è il contenuto della richiesta risarcitoria, l'art. 148 CDA stabilisce che «Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno».

Occorre osservare, poi, che l'individuazione analitica del contenuto della richiesta risarcitoria è stata rimessa alle determinazioni del suddetto decreto attuativo, che all'art. 6 stabilisce che la richiesta di risarcimento deve contenere:

- i nomi degli assicurati e le targhe dei due veicoli coinvolti;

- le denominazioni delle rispettive imprese;

- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

- le generalità di eventuali testimoni; - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;

- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad...

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